Valore della causa ex art. 10 c.p.c. e competenza per valore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 13631 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza per valore si determina esclusivamente sulla base della domanda giudiziale di pagamento formulata nel ricorso monitorio. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, c.p.c., si sommano al capitale solo gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda e autonomamente richiesti, non anche quelli maturati successivamente o genericamente richiesti. Alla stregua di tale principio, qualora la domanda di pagamento degli interessi sia riferita a quelli successivi alla notificazione dell’atto introduttivo, la competenza si determina con riferimento alla sola somma capitale, senza che rilevino le spese processuali liquidate dal giudice nel decreto ingiuntivo opposto. La decadenza prevista dall’art. 38, comma 1, c.p.c. attiene alla proposizione dell’eccezione di incompetenza per valore, non alla successiva decisione sulla stessa, che ben può intervenire all’esito della fase istruttoria.
Il Fatto
La ricorrente otteneva dal Tribunale di Catania un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 5.000,00, oltre interessi e spese, quale rimborso della partecipazione versata a seguito del recesso dalla qualità di socia di una cooperativa edilizia. La società destinataria dell’ingiunzione proponeva opposizione, eccependo in via preliminare l’incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di pace, ai sensi dell’art. 7 c.p.c., e nel merito l’infondatezza della domanda.
All’esito del giudizio di opposizione, il Tribunale di Catania, con l’ordinanza impugnata, dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di pace di Mascalucia, revocando il decreto ingiuntivo. La ricorrente proponeva quindi regolamento di competenza avverso tale decisione, deducendo l’errata determinazione del valore della causa e la violazione delle preclusioni processuali in materia di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato che, nel giudizio di regolamento di competenza, i propri poteri di indagine e valutazione possono esplicarsi su ogni elemento acquisito al processo fino a quel momento, senza essere limitati dal contenuto del provvedimento impugnato. Ha quindi considerato il ricorso per decreto ingiuntivo, quale atto con cui è formulata la domanda giudiziale di pagamento nel procedimento monitorio, rilevando che la richiesta concerneva la somma capitale di € 5.000,00, oltre interessi da domanda e spese di procedura.
Nel rigettare il primo motivo di ricorso, la Corte ha richiamato il disposto dell’art. 10, comma 2, c.p.c., secondo cui, ai fini della competenza, si sommano al capitale gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda. Ha precisato che devono ritenersi computabili soltanto gli interessi già maturati ante litem ed espressamente richiesti, mentre non rilevano quelli genericamente domandati, da intendersi come interessi successivi alla notifica dell’atto introduttivo. Ha inoltre affermato che lo stesso principio vale per le spese, le quali contribuiscono alla determinazione del valore solo se sostenute prima della proposizione della domanda, con la conseguenza che le spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto non assumono rilievo a tal fine.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la dedotta violazione delle preclusioni, osservando che l’eccezione di incompetenza era stata tempestivamente proposta dall’opponente nell’atto di citazione in opposizione, che costituisce il primo atto difensivo dell’ingiunto. Ha, quindi, precisato che la decadenza di cui all’art. 38, comma 1, c.p.c. riguarda la proposizione dell’eccezione e non la decisione sulla stessa, ben potendo il giudice statuire all’esito dell’istruzione.
La Corte ha, pertanto, rigettato il ricorso, dichiarato la competenza per valore del Giudice di pace di Mascalucia e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 7 c.p.c. – Competenza del giudice di pace
- Art. 10 c.p.c. – Determinazione del valore
- Art. 38 c.p.c. – Incompetenza