Omessa comunicazione dello stato di detenzione del familiare nel reddito di cittadinanza: obbligo gravante solo sul richiedente (Cass. pen. Sez. 3 n. 39556/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito di cittadinanza, il reato di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 (omessa comunicazione di variazioni incidenti sulla riduzione o revoca del beneficio) è integrato dalla mancata dichiarazione, da parte del richiedente, della sopravvenuta detenzione di un componente del nucleo familiare, poiché tale stato determina la riduzione del parametro della scala di equivalenza e, conseguentemente, dell’importo del beneficio. L’obbligo di comunicazione delle variazioni grava esclusivamente sul richiedente, non sugli altri componenti del nucleo familiare, anche se anch’essi sono beneficiari del sussidio. La dichiarazione resa dal familiare detenuto all’Autorità giudiziaria in sede di convalida dell’arresto non è idonea a sostituire la comunicazione al competente ufficio INPS, né a escludere la responsabilità del richiedente. La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è applicabile quando l’importo indebitamente percepito, seppur non ragguardevole, non sia di minima entità e manchino comportamenti riparativi, dovendo la valutazione essere effettuata con riferimento alla complessiva offesa arrecata e alla condotta del colpevole.
Il Fatto
Una donna, richiedente e beneficiaria del reddito di cittadinanza per il proprio nucleo familiare, veniva condannata dal Tribunale di Catania per il reato di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019, per avere omesso di comunicare all’INPS la sopravvenuta detenzione del familiare convivente, intervenuta il 23 giugno 2020, circostanza che avrebbe comportato la riduzione del beneficio economico in base alla scala di equivalenza. La Corte d’Appello di Catania confermava la condanna a sei mesi di reclusione, concedendo la non menzione della condanna. L’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’assenza dell’elemento soggettivo, poiché il familiare detenuto aveva già dichiarato il suo stato detentivo in sede di convalida dell’arresto, e chiedendo, in subordine, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte richiama il consolidato orientamento (Sez. 3, n. 7541/2024; Sez. 3, n. 1351/2021) secondo cui l’art. 3, comma 13, d.l. n. 4/2019 prevede che, in caso di stato detentivo di un componente del nucleo familiare, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tale soggetto, determinando una riduzione del beneficio. L’obbligo di comunicare le variazioni incidenti sulla riduzione o revoca del beneficio grava esclusivamente sul richiedente, non sugli altri componenti del nucleo familiare, sebbene anch’essi siano beneficiari del sussidio in senso lato. Il rapporto giuridico con l’INPS intercorre unicamente tra l’Istituto e il richiedente, che è il soggetto tenuto a dichiarare le sopravvenienze. La dichiarazione resa dal familiare detenuto all’Autorità giudiziaria in sede di convalida dell’arresto non è idonea a sostituire la comunicazione al competente ufficio INPS, né a escludere la responsabilità della richiedente, sia perché non è indirizzata all’ente erogatore, sia perché l’obbligo di comunicazione entro 60 giorni è un onere personale del richiedente. La Corte esclude, pertanto, l’assenza del dolo, poiché la consapevolezza della detenzione del familiare e della necessità di comunicarla all’INPS è desumibile dalla stessa condotta omissiva.
Sul secondo motivo (applicazione dell’art. 131-bis c.p.), la Corte lo dichiara inammissibile. La Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità del fatto in ragione dell’importo complessivo indebitamente percepito, che, sebbene non ragguardevole, non era di minima entità, e della mancanza di comportamenti riparativi da parte dell’imputata. La Cassazione richiama il principio secondo cui, ai fini della particolare tenuità, il giudice deve valutare la complessiva offesa arrecata, non limitandosi all’importo mensile, e deve considerare gli elementi di cui all’art. 133, comma 1, c.p. (gravità del fatto), non quelli di cui al comma 2 (capacità a delinquere del colpevole), come l’incensuratezza o l’attività lavorativa, che non sono di per sé sufficienti a integrare la tenuità se l’offesa non è minima. Nel caso di specie, la motivazione del diniego è congrua e non manifestamente illogica.
Implicazioni Pratiche
- Obbligo di comunicazione e soggetto responsabile: L’avvocato che assiste un richiedente del reddito di cittadinanza deve chiarire che l’obbligo di comunicare all’INPS qualsiasi variazione incidente sul beneficio (reddito, patrimonio, composizione del nucleo familiare, stato detentivo) grava esclusivamente sul richiedente. Gli altri componenti del nucleo, anche se beneficiari del sussidio in senso lato, non sono tenuti a tali comunicazioni e la loro eventuale dichiarazione resa ad altra autorità non vale a escludere la responsabilità penale del richiedente. La difesa non può eccepire la buona fede o l’affidamento sulla dichiarazione del familiare.
- Elemento soggettivo e onere della prova: Il reato di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 è un reato omissivo proprio, che si configura con la semplice mancata comunicazione delle variazioni, essendo il dolo generico e desumibile dalla consapevolezza della variazione e dell’obbligo di comunicarla. L’avvocato non può eccepire l’assenza di dolo adducendo che il familiare aveva reso una dichiarazione ad altra autorità, perché l’obbligo è personalissimo e la comunicazione deve essere indirizzata all’INPS, entro il termine di 60 giorni dalla variazione.
- Particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.): La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è di difficile applicazione in materia di reddito di cittadinanza, perché i giudici valutano l’importo complessivamente indebitamente percepito, non l’importo mensile, e richiedono comportamenti riparativi (restituzione spontanea delle somme). L’incensuratezza e l’attività lavorativa sono elementi che attengono alla capacità a delinquere (art. 133, comma 2, c.p.) e non alla gravità del fatto (art. 133, comma 1), e quindi non sono sufficienti a escludere l’offesa. La difesa deve, piuttosto, concentrarsi sulla prova di un danno di minima entità e su eventuali atti di riparazione già compiuti.
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Nota della Redazione
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