Ricettazione e diniego di attenuanti generiche: insufficienza della incensuratezza (Cass. pen. Sez. VII n. 24357 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto dell’assenza di elementi o circostanze positive valutabili a tal fine. La mera incensuratezza dell’imputato non costituisce, di per sé sola, elemento idoneo a fondare la concessione della diminuente, dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Il riconoscimento delle attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non integra un diritto dell’imputato. Parimenti è manifestamente infondato il motivo che censuri la qualificazione giuridica del fatto quando il giudice di appello abbia motivato la sussunzione nella ricettazione anziché nell’incauto acquisto.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in esito a giudizio abbreviato, per il reato di ricettazione di un cicomotore di provenienza illecita, il cui numero di telaio era alterato. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 04.02.2025, ha confermato il giudizio di responsabilità e ha negato le attenuanti generiche.
Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: il vizio di motivazione in punto di responsabilità e di qualificazione giuridica del fatto, e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con il quale il ricorrente censura la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo la riconducibilità della condotta alla contravvenzione di incauto acquisto anziché alla ricettazione. Il motivo è dichiarato manifestamente infondato.
I giudici di legittimità rilevano che la Corte territoriale ha esaminato e vagliato la documentazione difensiva, valutandola, con compiuto apparato argomentativo, non idonea a escludere la colpevolezza dell’imputato. La motivazione ha riguardato sia la disponibilità materiale del bene di provenienza illecita — il cicomotore con numero di telaio alterato — sia la consapevolezza dell’origine delittuosa, desunta dall’assenza di giustificazioni attendibili sulla ricezione del bene.
Su tali basi la Corte di appello è pervenuta alla logica sussunzione del fatto nell’ambito della ricettazione e non dell’incauto acquisto. La Cassazione, dunque, non ravvisa alcun vizio nel percorso argomentativo del giudice di merito, che ha dato conto delle ragioni della qualificazione adottata.
Quanto al secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, la Corte osserva che la Corte di appello ha escluso la diminuente in ragione dell’assenza di elementi positivi valutabili. A tal fine non assumono rilievo la mera incensuratezza e la scelta del rito abbreviato, opzione effettuata per conseguire un concreto vantaggio sanzionatorio.
La Corte ribadisce che il riconoscimento delle attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non costituisce un diritto dell’imputato: esso richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego. Tale conclusione si impone soprattutto dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non rileva, di per sé sola, la incensuratezza. È sufficiente che il giudice di merito dia conto dell’assenza di elementi o circostanze positive.
Il Collegio richiama sul punto un consolidato orientamento, citando Sez. 3, n. 44071 del 25.09.2014, Sez. 1, n. 39566 del 16.02.2017, Sez. 3, n. 24128 del 18.03.2021, Sez. 4, n. 32872 del 08.06.2022 e Sez. 3, n. 20664 del 16.12.2022. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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