Morte da sinistro stradale e concorso di colpa: principio di affidamento limitato dalla prevedibilità (Cass. pen. n. 19628 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La ricostruzione della dinamica e dell’eziologia di un incidente stradale, comprensiva della valutazione delle condotte dei soggetti coinvolti e della determinazione dell’efficienza causale delle singole colpe concorrenti, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da adeguata motivazione. Il concorso di colpa del terzo, pur riconosciuto e quantificato, non interrompe il nesso causale se non presenti caratteri di eccezionalità, abnormità o straordinarietà, tali da alterare il normale corso degli eventi e da rendere la condotta altrui causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento. In tema di circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova un limite nell’opposto principio secondo cui l’utente della strada risponde anche del comportamento imprudente altrui, purché esso rientri nel limite della prevedibilità.
Il Fatto
Con sentenza del 23 settembre 2025, la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale locale, ha affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 589-bis cod. pen., per aver cagionato, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e/o imperizia e violazione dell’art. 140 C.d.S., la morte di un motociclista. L’imputato, alla guida di un’autovettura, eseguiva una manovra di sorpasso a velocità superiore al limite imposto di 30 km/h, malgrado la presenza della linea continua e del divieto di sorpasso, impattando con la fiancata destra il motociclo che sopraggiungeva da tergo a velocità non inferiore a 125 km/h. Riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. e quantificato il concorso di colpa della vittima nella misura del 60%, l’imputato è stato condannato a pena detentiva e al risarcimento del danno in favore delle parti civili, con provvisionali. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente osservato che il vizio di travisamento della prova circoscrive il sindacato di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione, nel ragionamento del giudice di merito, del dato probatorio rilevante e decisivo, senza possibilità di rilettura o reinterpretazione del significato della prova. Nel caso di specie, tale distorsione non ricorre, avendo la Corte territoriale compiuto una valutazione completa degli elementi acquisiti, con motivazione congrua e non manifestamente illogica. Il ricorso, inoltre, non riuscendo a isolare i vizi motivazionali dedotti in modo cumulativo e difettando di un effettivo confronto con la motivazione impugnata, presentava un profilo di aspecificità.
La S.C. ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Le deduzioni difensive si appuntavano sul rapporto tra prove e decisione, e dunque sul merito dell’apprezzamento probatorio, anziché sulla tenuta argomentativa della motivazione, estranea al perimetro cognitivo del giudice di legittimità.
Quanto ai profili di colpa, la Corte ha valorizzato la violazione del divieto di sorpasso e il superamento della striscia continua, ritenendo causalmente rilevante la condotta di guida dell’imputato. Se questi non avesse intrapreso la manovra di sorpasso, la vittima sarebbe riuscita a oltrepassarlo e l’incidente non si sarebbe verificato. La Corte territoriale ha fondato l’affermazione di responsabilità su dati oggettivi, quali la posizione del motociclo e la sua traiettoria rettilinea, desumendone che il mezzo si trovasse già sulla corsia di sorpasso al momento della manovra.
Il concorso di colpa del terzo, pur riconosciuto e quantificato nella misura del 60%, non interrompe il nesso causale se non presenti caratteri di eccezionalità, abnormità o straordinarietà. Le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo o che danno luogo a uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico.
Infine, la Corte ha richiamato il principio di precauzione e i suoi limiti, affermando che il principio dell’affidamento trova un limite nell’opposto principio per cui l’utente della strada risponde anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità, in linea con la giurisprudenza di legittimità in materia di colpa stradale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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