Necessaria acquisizione della querela per verificare la procedibilità (Cass. pen. Sez. 4 n. 7288 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
I documenti necessari alla verifica della procedibilità dell’azione penale possono essere acquisiti in qualunque momento nel giudizio di primo grado e di appello, trattandosi di allegazione non sottoposta a forme e termini presidiati da sanzioni processuali. Il giudice è tenuto ad acquisire l’atto di querela per stabilire se la presentazione della parte offesa sia effettivamente qualificabile come querela ovvero integri gli estremi di una mera denuncia, priva dell’istanza di punizione del colpevole. La mera indicazione dell’esistenza di una querela, come riportato in banca dati, non è sufficiente, non consentendo di verificare l’effettiva manifestazione di una volontà punitiva della persona offesa.

Il Fatto

Con sentenza del 20/12/2024 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il delitto di cui al capo B), perché improcedibile per difetto di querela, rideterminando la pena per il reato di cui al capo A). Quanto a tale ultimo capo, la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la condizione di procedibilità sulla base di una comunicazione dei Carabinieri, i quali avevano dato atto che il Rettore del Santuario aveva sporto querela chiedendo la punizione dei colpevoli.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la mancata acquisizione dell’atto di querela da parte del giudice di appello, che avrebbe imposto di dichiarare non doversi procedere anche per il capo A). Con il secondo motivo lamentava l’utilizzazione di prove inutilizzabili per violazione dell’art. 195 cod. proc. pen. e la mancata considerazione delle relative censure.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Richiamando il principio per cui i documenti necessari alla verifica della procedibilità possono essere acquisiti in ogni momento del giudizio di merito, ha affermato che il giudice deve acquisire la querela per poter stabilire se l’atto presentato dalla parte sia qualificabile come tale oppure integri gli estremi di una mera denuncia, priva di istanza di punizione. La sola indicazione dell’esistenza di una querela riportata in banca dati non appare sufficiente, non consentendo di verificare l’effettiva volontà punitiva della persona offesa.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha giudicato infondato. Ha premesso che il divieto di utilizzo delle fonti confidenziali ex art. 203 cod. proc. pen. attiene alla prova della responsabilità, che non può essere ottenuta attraverso il contenuto delle informazioni confidenziali; queste possono essere utilizzate solo come spunto per indirizzare l’attività investigativa. Il ricorso alle fonti confidenziali determina l’inutilizzabilità delle intercettazioni solo quando esse rappresentino l’unico elemento valutato ai fini degli indizi di reità, mentre è legittimo il loro uso per avviare o estendere le indagini.

La Corte ha esteso tale principio al riconoscimento per immagini effettuato su un fascicolo fotografico formato anche sulla base di informazioni confidenziali: la prova dell’individuazione non discende direttamente dall’informazione anonima, ma dalla dichiarazione di chi effettua il riconoscimento. Nel caso di specie, il quadro probatorio si fondava principalmente sul riconoscimento fotografico operato con certezza dalla persona offesa, mentre le indicazioni parziali di alcuni soggetti avevano solo valore di spunto investigativo, unitamente al successivo fermo dell’imputato nei pressi di un luogo di culto con banconote e un metro semiflessibile con nastro biadesivo.

La sentenza impugnata presentava quindi un apparato esplicativo corretto in diritto per la parte relativa alla responsabilità, ma doveva essere annullata limitatamente alla questione dell’esistenza della querela per il capo A), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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