Estinzione anticipata della cessione del quinto della pensione: il rimborso dei costi non recurring va calcolato sulla curva degli interessi (ABF Bari 3844/2026)
Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bari, decisione n. 3844 del 30 aprile 2026 (seduta 13 aprile 2026) — Pres. Tucci, Rel. Francesca Bartolini
I fatti
Il ricorrente aveva stipulato, il 24 gennaio 2018, un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, della durata di 120 rate mensili. Nell’ottobre 2022, in corrispondenza della rata numero 57, il finanziamento veniva estinto anticipatamente.
Il ricorrente chiedeva all’intermediario il rimborso delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione non maturate, per un importo complessivo di 940,80 euro, oltre alle spese di assistenza professionale sostenute per la formulazione del reclamo, senza tuttavia quantificarle.
L’intermediario resisteva eccependo la natura up front — e quindi non proporzionalmente riducibile secondo un criterio lineare — sia delle spese di istruttoria sia delle commissioni di intermediazione. Per queste ultime eccepiva inoltre la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di compensi destinati a un soggetto terzo indicato in frontespizio come beneficiario. In ogni caso, offriva la somma di 192,38 euro, già rifiutata dal ricorrente prima del ricorso.
La decisione
Il Collegio applica i criteri ormai consolidati nella giurisprudenza ABF in materia di estinzione anticipata di finanziamenti con cessione del quinto stipulati prima del d.l. 25 maggio 2021, n. 73: per i costi recurring (legati alla durata del rapporto) il rimborso si calcola secondo un criterio di proporzionalità lineare; per i costi up front (sostenuti una tantum al momento della stipula) il rimborso si calcola secondo la curva degli interessi; gli oneri fiscali ed erariali restano in ogni caso esclusi dal rimborso.
Applicando questi criteri, il Collegio qualifica le spese di istruttoria (616,00 euro) come costo up front, liquidando un rimborso di 192,57 euro, e le commissioni di intermediazione (1.176,00 euro) come costo recurring, liquidando un rimborso di 617,40 euro. Il totale dovuto viene determinato in 810,00 euro.
Quanto all’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’intermediario per le commissioni di intermediazione, il Collegio la disattende implicitamente, ritenendo l’intermediario finanziatore comunque tenuto, nei confronti del cliente, al rimborso pro quota di tutti i costi non maturati del rapporto, salva la sua eventuale rivalsa verso i soggetti terzi beneficiari.
La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale viene invece respinta: il Collegio la qualifica come pretesa relativa a una controversia dal carattere seriale, per la quale l’assistenza di un professionista non risulta necessaria ai fini della proposizione del ricorso.
Nei contratti di cessione del quinto stipulati prima dell’entrata in vigore del d.l. 73/2021, il rimborso dei costi non maturati in caso di estinzione anticipata va determinato distinguendo tra costi up front, da rimborsare secondo la curva degli interessi, e costi recurring, da rimborsare secondo un criterio di proporzionalità lineare, restando esclusi gli oneri fiscali ed erariali.
L’esito
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di 810,00 euro, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, oltre alla somma di 200,00 euro a titolo di contributo alle spese della procedura in favore della Banca d’Italia e a rimborsare al ricorrente la somma di 20,00 euro per il contributo versato per l’avvio del ricorso.
Perché questa decisione conta, in pratica
Chi estingue anticipatamente un finanziamento con cessione del quinto stipulato prima del 2021 ha diritto al rimborso proporzionale di tutte le voci di costo non maturate, comprese le commissioni destinate a soggetti terzi. L’intermediario finanziatore risponde verso il cliente dell’intero importo dovuto, a prescindere da chi abbia materialmente incassato le singole commissioni. Diverso è il discorso per le spese di assistenza professionale: se la controversia rientra in uno schema seriale e ripetitivo, l’ABF tende a escluderne il rimborso.