Professionista iscritto a cassa di categoria è tenuto alla gestione separata INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10744 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli ingegneri e gli architetti iscritti agli albi professionali, che versano alla cassa di categoria esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, senza che segua la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque all’iscrizione alla gestione separata INPS, ai sensi dell’art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995. L’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dall’obbligo di iscrizione è quello idoneo a costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento, con la conseguenza che assume rilievo il differimento di tali termini previsto dai DPCM succedutisi nel tempo.

Il Fatto

Un architetto impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Firenze, riformando la pronuncia di primo grado del Tribunale della stessa sede, ha respinto il ricorso volto ad accertare l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli anni 2006 e 2008 e della correlativa obbligazione contributiva. Il professionista propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria; resiste l’INPS con controricorso.

La questione che giunge davanti alla Corte di legittimità riguarda, da un lato, l’eccezione di inammissibilità dell’appello che il ricorrente assume non esaminata dal giudice di merito e, dall’altro, la decorrenza del termine prescrizionale dei contributi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si chiede la cassazione senza rinvio per omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello, è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che la formulazione non rispetta la regola di specificità di cui all’art. 366 cod. proc. civ., che avrebbe imposto di riprodurre quantomeno i passaggi essenziali dell’atto di appello e della pronuncia di primo grado, onde consentire un’effettiva verifica degli errori contenuti nell’atto e della loro idoneità a impedire una chiara individuazione delle questioni contestate.

Le lacune precludono l’esercizio, da parte del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito. Tale potere presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo, avuto riguardo al principio di autosufficienza del ricorso, quale corollario del requisito di specificità dei motivi (art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ.), da modulare secondo criteri di sinteticità e chiarezza. Il principio, anche alla luce della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, ma esige che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati e sia segnalata la loro presenza negli atti di merito (Cass., Sez. Un., n. 8950/2022).

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, dovendo accertare un error in procedendo, è giudice del fatto e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il vizio rilevabile d’ufficio, è necessario che la parte indichi gli elementi individuanti il fatto processuale e assicuri che il motivo contenga tutte le precisazioni e i riferimenti necessari (Cass., Sez. Un., n. 20181 del 2019). Nel caso di specie il ricorrente non riproduce l’atto processuale, non trascrive i passaggi della sentenza di primo grado né il testo del ricorso in appello, limitandosi a stralci in nota.

Il secondo motivo è dichiarato infondato. I contributi relativi al 2008 sono stati richiesti con lettera del 27 giugno 2014 e il termine per il pagamento era stato spostato al 6 luglio 2009 dal DPCM 4 giugno 2009: nessuna prescrizione era dunque maturata. La Corte ribadisce che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza dei termini di pagamento, come prorogati dai DPCM succedutisi nel tempo (Cass. n. 10273 del 2021, Cass. n. 25610/2023). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza; è dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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