La selezione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9514 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre solo quando la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero sia stata applicata a una fattispecie non esattamente comprensibile nella norma. Il sindacato di legittimità presuppone una ricostruzione del fatto incontestata, quale operata dai giudici del merito; ove si critichi la ricostruzione della vicenda storica, la censura è attratta nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La valutazione dell’oggettività del criterio di scelta e del margine di discrezionalità lasciato al datore di lavoro, incompatibile con le esigenze di trasparenza e verificabilità della procedura, costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Milano, in un procedimento ex legge n. 92 del 2012, confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo intimato a un lavoratore al termine della procedura ex legge n. 223/1991, applicando la tutela reintegratoria per violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, della legge citata. La società ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, lamentando la violazione dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 5 della l. n. 223/1991.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente escluso l’ammissibilità del primo motivo, volto a censurare l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale in ordine alla sequenza delle comunicazioni aziendali dell’avvio della procedura. Il sindacato per violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. postula la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; laddove la parte critichi la ricostruzione della vicenda storica, la doglianza esula dal perimetro del controllo di legittimità ed è attratta nell’ambito del vizio di motivazione.
Nel caso di specie, la società non ha individuato un errore di diritto compiuto dal giudice del merito nell’ascrivere significato all’enunciato normativo, ma ha piuttosto contestato la quaestio facti relativa all’interpretazione del complesso delle comunicazioni inviate ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali. La censura è stata pertanto dichiarata inammissibile.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non ha affermato il principio, sostenuto dalla ricorrente, secondo cui il criterio dell’appartenenza a uno stabilimento non potrebbe integrare le esigenze tecnico-produttive ed organizzative di cui all’art. 5, l. n. 223/1991. I giudici di merito hanno, invece, ritenuto contraddittoria l’attribuzione di un punteggio differenziato tra i due stabilimenti, in ragione della mancata esplicazione delle ragioni giustificatrici e della fungibilità dei lavoratori coinvolti.
Tale valutazione, concernente l’oggettività del criterio e il margine di discrezionalità del datore di lavoro, costituisce un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alle spese.
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Nota della Redazione
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