ABF, decisione n. 4718/2026: l’art. 119 TUB dà diritto a copia dei documenti, non a una “ricostruzione” dei tassi applicati
Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, decisione n. 4718 del 26 maggio 2026 (seduta del 6 maggio 2026) — Pres. Tina, Rel. Bartolomucci.
I fatti
Il ricorrente chiedeva all’intermediario, ai sensi dell’art. 119 TUB, una ricostruzione storica dei tassi applicati al rapporto nel periodo 2011-2016, la verifica dell’eventuale applicazione dell’Euribor durante il periodo in cui tale indice risultò oggetto di manipolazione accertata a livello europeo, e il conseguente ricalcolo degli interessi maturati.
La decisione
Il Collegio affronta anzitutto una questione di ammissibilità: trattandosi di un rapporto tuttora pendente, la mancata consegna di documentazione nel corso del rapporto non integra un vizio genetico del contratto, bensì un inadempimento dell’obbligo informativo che può essere fatto valere in ogni momento, richiamando sul punto il consolidato principio del Collegio di Coordinamento (dec. 72/2014). Il ricorso è dunque ammissibile ratione temporis.
Nel merito, tuttavia, il Collegio respinge la domanda di “ricostruzione” dei tassi. L’art. 119 TUB attribuisce al cliente il diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa a singole operazioni già compiute e già documentate dall’intermediario negli ultimi dieci anni: non attribuisce invece il diritto di ottenere l’elaborazione ex novo di documenti o ricostruzioni contabili che l’intermediario non possiede già in questa forma. Il Collegio rileva peraltro che il cliente non aveva mai formalmente contestato, nella fase di reclamo, la mancata consegna della documentazione nel corso del rapporto.
La richiesta di verifica dell’eventuale applicazione di un indice manipolato e il correlato ricalcolo degli interessi, se formulata in termini generici e priva di allegazioni specifiche relative al singolo rapporto, si traduce in una domanda di consulenza tecnica che esula dalle competenze dell’Arbitro Bancario Finanziario e va dichiarata inammissibile.
L’esito
Il Collegio dichiara il ricorso in parte infondato (quanto alla domanda di ricostruzione documentale ex art. 119 TUB) e in parte inammissibile (quanto alla domanda di verifica e ricalcolo relativa alla manipolazione dell’Euribor).
Perché questa decisione conta, in pratica
Una precisazione utile sui limiti applicativi dell’art. 119 TUB, spesso invocato in modo eccessivamente ampio: il diritto di accesso documentale riguarda copie di operazioni già registrate, non la creazione di nuova documentazione né perizie sulla correttezza dei tassi storicamente applicati. Chi intende contestare l’applicazione di indici manipolati deve fornire allegazioni tecniche specifiche e circostanziate, non limitarsi a un generico richiamo alla vicenda Euribor, pena la declaratoria di inammissibilità della domanda.