La cessione del ramo d’azienda rende operativa la clausola di deroga verso la sede del cessionario (Cass. civ. Sez. 1 n. 7112 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di cessione del contratto per effetto di alienazione dell’azienda o di un suo ramo, la clausola derogatoria della competenza territoriale che individui il foro esclusivamente competente nel luogo dove ha sede una delle parti del contratto medesimo deve intendersi riferita alla diversa sede legale del contraente subentrato. Il rinvio contenuto nella previsione negoziale assume carattere mobile e non fisso, al fine di conservare l’originario equilibrio negoziale e di salvaguardare le esigenze funzionali che erano alla base della pattuizione. Ai fini della decisione sull’eccezione di incompetenza per territorio fondata su una clausola contrattuale di deroga, non rileva la circostanza che una parte abbia negato la validità o l’efficacia del contratto che la contiene, dovendo la questione essere risolta, ai sensi dell’art. 38, quarto comma, c.p.c., sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi.
Il Fatto
La società aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento la banca, quale cessionaria del ramo di azienda dell’istituto di credito originariamente stipulante, contestando l’applicazione di anatocismo, interessi ultralegali non pattuiti ed interessi superiori al tasso soglia, con richiesta di rideterminazione del saldo del conto corrente. La banca aveva eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito, invocando la clausola contrattuale che attribuiva la competenza esclusiva all’autorità giudiziaria del circondario ove era situata la sede legale dell’istituto di credito.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, disattendendo l’eccezione. La Corte d’appello di Napoli, invece, accogliendo il gravame della banca, aveva dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Benevento, ritenendo che la clausola dovesse essere riferita alla sede della banca originariamente stipulante, situata nel circondario di Avellino.
La Motivazione della Corte
La cassazione preliminarmente dichiara ammissibile il regolamento di competenza necessario proposto avverso la sentenza d’appello che abbia statuito esclusivamente sulla competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., richiamando il principio recentemente enunciato da Sez. 3, Ordinanza n. 22343 del 2025.
Il primo motivo di ricorso, concernente l’efficacia probatoria del documento contrattuale prodotto in copia dalla banca, è ritenuto infondato. La Corte osserva che le deduzioni della ricorrente non si confrontano con la ratio della decisione impugnata, la quale aveva valorizzato la produzione parziale del contratto in cui era possibile rilevare la presenza della clausola, non oggetto di adeguata contestazione. Richiama, inoltre, il principio secondo cui la questione di competenza, ex art. 38, quarto comma, c.p.c., va risolta sulla base degli atti introduttivi e delle produzioni documentali, non rilevando la negazione della validità del contratto (richiama Sez. 6-3, Ordinanza n. 3845 del 2014).
Il secondo motivo di ricorso è, invece, accolto. La Corte affronta il tema della clausola di deroga alla competenza territoriale in caso di cessione del ramo di azienda, enunciando il principio per cui, ove la clausola individui il foro nel luogo della sede di una delle parti, il subentro del cessionario comporta che la stessa debba applicarsi con riferimento alla sede del subentrante. Il rinvio contenuto nella previsione negoziale assume carattere mobile, non fisso, come già affermato in precedenti pronunce (richiama Sez. 6-3, Ordinanza n. 12396 del 2020).
Tale soluzione è giustificata non solo dall’esigenza di conservazione dell’originario equilibrio negoziale, ma anche dalla considerazione che, per effetto della modifica soggettiva del rapporto, può cessare ogni collegamento con l’ambito territoriale di riferimento originario, venendo meno la stessa esigenza di radicare il contenzioso in quel luogo. L’interpretazione della clausola come rinvio mobile salvaguarda, invece, le funzioni cui la pattuizione era preordinata.
La Corte dichiara, pertanto, la competenza territoriale del Tribunale di Benevento, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per la decisione sui motivi di appello ulteriori rispetto a quello relativo alla competenza, fissando il termine per la riassunzione della controversia.
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Nota della Redazione
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