Nullità parziale fideiussione e preclusioni assertive: rilievo officioso e decadenza ex art. 1957 c.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 21649 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nullità parziale del contratto di fideiussione “a valle”, dipendente da intesa restrittiva della concorrenza “a monte”, è rilevabile d’ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI. L’eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la preclusione ormai consumata dell’eccezione fondata sulla stessa. La rilevabilità d’ufficio della nullità, ex art. 1421 c.c., non esime la parte dall’onere di allegare tempestivamente i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Il Fatto

Una banca agiva in via monitoria nei confronti di due garanti per il recupero di un credito derivante dall’anticipazione salvo buon fine di una fattura, sulla base di una fideiussione omnibus rilasciata a garanzia delle obbligazioni di una società poi dichiarata fallita. Gli ingiunti proponevano opposizione, contestando l’esistenza del credito e deducendo la nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust.

Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello, avanti alla quale gli opponenti erano rimasti soccombenti, confermava la decisione, dichiarando tardiva l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. fondata sulla nullità della clausola di deroga al modello ABI. I garanti ricorrevano quindi per cassazione, deducendo tre motivi di impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, congiuntamente trattati in quanto connessi, e li ha dichiarati inammissibili, ritenendo che i ricorrenti non si fossero confrontati con le argomentazioni puntuali della sentenza impugnata.

Con riferimento alla dedotta tardività dell’eccezione, gli Ermellini hanno richiamato il principio secondo cui la nullità parziale della fideiussione conforme al modello ABI è rilevabile d’ufficio, ma tale rilievo non può supplire all’onere della parte di allegare tempestivamente i fatti costitutivi della nullità stessa. Nel caso di specie, i fatti posti a fondamento dell’eccezione di decadenza erano stati allegati per la prima volta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., quando le preclusioni assertive erano già maturate.

La Corte ha precisato che l’eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria, soggetta alle preclusioni, e non di mera difesa. Ne consegue che la rilevabilità d’ufficio della nullità non interferisce con la preclusione dell’eccezione fondata sulla stessa clausola, dovendosi distinguere tra il potere del giudice di rilevare la nullità e l’onere della parte di allegare i fatti che ne costituiscono il presupposto.

Quanto al primo motivo, concernente l’assolvimento dell’onere probatorio, la Corte ha rilevato il difetto di interesse, in quanto la sentenza impugnata si fondava su una doppia motivazione, ciascuna idonea a sorreggere la decisione, e i ricorrenti non avevano censurato il primo profilo, basato sulla mancata contestazione dei fatti ex art. 115, comma 2, c.p.c. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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