ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 5106/2026: Buoni Fruttiferi Postali, niente responsabilità per omessa FIA e nuovo dies a quo della prescrizione
Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Coordinamento, decisione n. 5106 del 4 giugno 2026 (seduta del 29 aprile 2026) — Pres. Maugeri, Rel. Spennacchio.
I fatti
Il ricorrente era titolare di due Buoni Fruttiferi Postali della serie AA3, acquistati il 4 gennaio 2002. Uno dei due titoli veniva rimborsato regolarmente nel 2023; il rimborso del secondo veniva invece negato dall’intermediario per intervenuta prescrizione. Il cliente proponeva ricorso chiedendo, in via principale, il rimborso del capitale e, in via subordinata, il risarcimento del danno per la mancata consegna, all’epoca della sottoscrizione, del Foglio Informativo Analitico (FIA). Data la rilevanza sistemica delle questioni coinvolte, la vicenda veniva rimessa al Collegio di Coordinamento, la massima istanza decisionale dell’ABF.
La decisione
Il Collegio di Coordinamento risolve due questioni di principio, entrambe di portata generale per il contenzioso in materia di Buoni Fruttiferi Postali.
Sulla responsabilità per omessa consegna del FIA. Il Collegio abbandona il proprio precedente orientamento (dec. 11113/2025) e si allinea all’indirizzo ormai consolidato della Corte di Cassazione (sent. 18 febbraio 2026 n. 3686; ordd. 19 febbraio 2026 nn. 3787 e 3788; ord. 2 marzo 2026 n. 4659), che esclude qualsiasi responsabilità risarcitoria dell’intermediario per la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico. La ragione è di ordine sistematico: i Buoni Fruttiferi Postali sono titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c., non titoli di credito, e sono assimilabili ai titoli del debito pubblico. L’effetto conoscitivo delle condizioni di emissione si realizza attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non attraverso la consegna di un documento informativo al singolo sottoscrittore, con conseguente esclusione dell’applicabilità della disciplina consumeristica (richiamate SS.UU. 3963/2019).
Sul dies a quo della prescrizione decennale. Per i Buoni delle serie AA1, AA2 e AA3, la cui formula di scadenza è espressa come “al termine dell’ennesimo anno successivo all’emissione”, il Collegio estende a tutte queste serie il principio già affermato nella propria decisione 6196/2024 — sinora applicato solo ai buoni emessi prima del D.M. 19 dicembre 2000 — allineandosi alla Cassazione (sent. 19243/2023 sulla serie AA1; ord. 16459/2024 specificamente sulla serie AA3; ord. 1687/2025; sent. 3686/2026).
Il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali con formula di scadenza “al termine dell’ennesimo anno successivo all’emissione” decorre dalla data esatta di scadenza del buono, e non dal 31 dicembre dell’anno solare in cui tale scadenza cade, dovendosi ritenere superato, sul punto, il diverso orientamento precedentemente seguito dal Collegio di Roma.
Applicando questi principi al caso concreto: il buono, emesso il 4 gennaio 2002 nella serie AA3 (liquidabile al settimo anno), scadeva il 4 gennaio 2009; la prescrizione decennale risultava dunque maturata il 4 gennaio 2019. Il ricorso, presentato il 20 agosto 2025, interveniva oltre sei anni dopo il compimento della prescrizione, rendendo irrilevante — ai fini della competenza temporale dell’ABF — anche la domanda risarcitoria subordinata (richiama dec. 2460/2023).
L’esito
Il ricorso viene dichiarato parzialmente inammissibile quanto alla domanda risarcitoria subordinata, e respinto nel resto quanto alla domanda principale di rimborso, ormai prescritta.
Perché questa decisione conta, in pratica
Si tratta della decisione più rilevante dal punto di vista sistemico tra quelle esaminate in questo aggiornamento: pronunciandosi come Collegio di Coordinamento, l’ABF risolve due contrasti interpretativi che avevano diviso i Collegi territoriali, allineandosi a una solida linea di Cassazione. Per chi detiene Buoni Fruttiferi Postali delle vecchie serie, il messaggio pratico è chiaro: occorre calcolare la prescrizione a partire dalla data esatta di scadenza indicata sul titolo (non dal 31 dicembre dell’anno), e non si può più contare su un’azione risarcitoria “di riserva” fondata sulla mancata consegna del foglio informativo, ormai esclusa in modo pressoché definitivo.