Cellulare sequestrato e già restituito? Il riesame resta ammissibile: l’interesse è in re ipsa (Cass. pen. 40677/2025)
Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza n. 40677/2025 (camera di consiglio 2 dicembre 2025, deposito 17 dicembre 2025), R.G.N. 32485/2025 — Pres. Emilia Anna Giordano, Rel. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli.
Il principio di diritto
In caso di sequestro probatorio di un telefono cellulare contenente dati informatici, pur se già restituito all’avente diritto previa estrazione di “copia forense”, sussiste di per sé l’interesse di questi a proporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, senza necessità della dimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto, essendo lo “smartphone” un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate.
Il fatto
Nell’ambito di un procedimento per i reati di cui agli artt. 317 e 609-bis cod. pen., erano stati sottoposti a sequestro probatorio due telefoni cellulari e un computer portatile. Con decreto del 1° agosto 2025 le apparecchiature erano state restituite all’indagato, previa estrazione della “copia forense” del loro contenuto.
Il Tribunale di Trani, con ordinanza dell’8 settembre 2025, aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse il riesame proposto avverso il decreto di convalida del sequestro, ritenendo che la restituzione dei beni avesse fatto venir meno l’interesse a impugnare. La difesa ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge: essendo stata formata la copia forense del contenuto, permaneva l’interesse a una pronuncia che accertasse l’illegittimità dell’acquisizione.
La motivazione
La Sesta Sezione dichiara fondato il ricorso e prende posizione su un contrasto interno alla giurisprudenza di legittimità. Un primo orientamento (Sez. 2, n. 37409 del 10/09/2024, Veglioni) ammette il riesame del sequestro di dispositivi già restituiti dopo l’estrazione della copia forense solo se sia dimostrato un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia estratta.
La Corte disattende tale impostazione: quando il sequestro colpisce dispositivi per loro natura “personali”, in uso esclusivo del titolare — come è tipicamente il cellulare — l’interesse alla perimetrazione del sequestro e all’esclusione dell’apprensione massiva dei dati è, sostanzialmente, in re ipsa. In questo senso richiama i precedenti conformi Sez. 2, n. 34324 del 25/09/2025 (Resmini), Sez. 6, n. 26372 del 03/06/2025 (De Grecis) e Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022 (Losurdo).
Ne discende che l’interesse a proporre riesame sussiste di per sé, senza onere di dimostrare la disponibilità esclusiva del contenuto, perché lo smartphone è per sua natura destinato a raccogliere informazioni personali e riservate. Applicato al caso, ciò rende errata la tesi del Tribunale, secondo cui la restituzione delle apparecchiature avrebbe eliso l’interesse concreto e attuale all’impugnazione. Da qui l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per l’ulteriore corso: il riesame, erroneamente dichiarato inammissibile, dovrà ora essere esaminato nel merito.
Implicazioni pratiche
La restituzione del dispositivo dopo l’estrazione della copia forense non chiude la partita: il riesame del sequestro resta ammissibile. Per la difesa cade l’onere — spesso arduo — di dimostrare un “interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati”: per cellulari e smartphone quell’interesse è presunto, perché il dispositivo è per sua natura contenitore di informazioni personali e riservate.
In concreto, ogni volta che vengono sequestrati smartphone o PC personali e poi restituiti previa copia forense, il riesame conserva utilità come strumento per contestare i presupposti e la proporzionalità del vincolo e per far valere l’illegittimità dell’acquisizione massiva dei dati non rilevanti a fini investigativi. Va però segnalato che la pronuncia si inserisce in un contrasto tuttora aperto in Cassazione (orientamento Veglioni contro orientamento dell’interesse in re ipsa): un possibile intervento delle Sezioni Unite è da monitorare prima di considerare consolidato l’indirizzo.
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