Partecipazione a sodalizio mafioso e doppia presunzione cautelare (Cass. pen. Sez. I n. 5042 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, per la configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli elementi indiziari, dovendo seguire, alla verifica della gravità e precisione di ciascuno, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca la portata dimostrativa rispetto al tema di indagine. In materia di associazione di tipo mafioso, integra la condotta di partecipazione la conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa del sodalizio, dell’identità dei capi e dei gregari, dei luoghi di riunione e degli argomenti trattati, oltre all’ammissione a incontri deputati all’inserimento di nuovi sodali. Per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una doppia presunzione, relativa quanto alle esigenze cautelari e assoluta quanto all’adeguatezza della sola custodia in carcere, superabile nei soli casi di cui ai commi 4 e 4-bis, con conseguente obbligo per il giudice di apprezzare unicamente gli eventuali segnali di rescissione del vincolo associativo.
Il Fatto
Nell’ambito di un procedimento penale riguardante un elevato numero di indagati, il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto misure coercitive e un ampio sequestro in relazione a plurimi delitti, escludendo però i gravi indizi per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per una ipotesi di intestazione fittizia di quote societarie. Nei confronti dell’indagato era stata applicata la sola custodia in carcere per un episodio di violenza privata aggravata dal metodo mafioso, poi sostituita con gli arresti domiciliari.
Il Pubblico ministero propose appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., limitatamente ai capi relativi al sodalizio mafioso e all’episodio estorsivo. Il Tribunale accolse parzialmente il gravame, applicando la custodia in carcere per il delitto associativo e rigettando il resto. L’indagato ricorse per cassazione deducendo la violazione dell’art. 416-bis cod. pen., il vizio di motivazione sugli indizi e quello sulle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte ricorda anzitutto che il controllo di legittimità non investe la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento sull’attendibilità delle fonti, ma verifica che il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni della gravità del quadro indiziario e la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica (Sez. U n. 11 del 22.03.2000, Audino). In sede cautelare è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità, non applicandosi i criteri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Quanto al primo motivo, la Corte ribadisce che è illegittima una valutazione frazionata e atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo il giudice procedere a un esame globale e unitario (Sez. I n. 30415 del 25.09.2020). Su questa base rileva che il Tribunale ha indicato in modo congruo le ragioni dei gravi indizi: la partecipazione a due riunioni del sodalizio, destinate al conferimento di cariche e alla composizione di una controversia economica interna, non spiegabile se non con l’appartenenza all’associazione (Sez. I n. 4937 del 19.12.2012).
La Corte valorizza inoltre il contributo dell’indagato per il rilascio di una falsa attestazione lavorativa in vista di un’udienza davanti al magistrato di sorveglianza, il ruolo nella individuazione di imprese per il cd. superbonus del 110% con controllo di numerosi cantieri formalmente attribuiti a terzi, l’acquisizione di attività commerciali nella medesima area e il coinvolgimento nell’episodio di violenza privata aggravata. Le deduzioni difensive sull’arrivo e sull’allontanamento autonomo dal primo incontro sono ritenute oggettivamente irrilevanti.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una doppia presunzione, relativa per le esigenze cautelari e assoluta per l’adeguatezza della custodia carceraria, superabile solo nei casi dei commi 4 e 4-bis (Sez. II n. 24515 del 19.01.2023). Il giudice non deve dimostrare i pericula libertatis, ma solo apprezzare eventuali segnali di rescissione del legame associativo: nella specie il Tribunale ha evidenziato l’attualità dell’operatività del sodalizio, l’assenza di segni di allontanamento, i precedenti penali e il pericolo di inquinamento probatorio.
Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa (Corte cost. n. 186 del 2000).
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 310 c.p.p. – A p p e l l o