Ricorso P.G. inammissibile contro sentenza non luogo a procedere in appello (Cass. pen. Sez. II n. 11482 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procuratore generale può ricorrere per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen., ai sensi del comma 3-bis dell’art. 428 cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 40, legge n. 103/2017. Resta esclusa l’impugnabilità per il vizio di motivazione di cui alla lettera e), in linea con la disciplina dettata dall’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. per il ricorso del pubblico ministero avverso la sentenza di appello che confermi quella di proscioglimento. La denuncia cumulativa e promiscua dell’inosservanza di legge e del difetto di motivazione rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile ex artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Cagliari, decidendo ex art. 428 cod. proc. pen., confermava la sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Cagliari aveva dichiarato il non luogo a procedere con la formula “il fatto non sussiste” nei confronti di sette imputati. Quattro erano accusati di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648-ter cod. pen., gli altri tre di riciclaggio ex art. 648-bis cod. pen., per avere, tra il 2015 e il 2016, acquistato o movimentato ingenti quantitativi di greggio di pretesa provenienza delittuosa.

Il nodo della vicenda era il reato presupposto: la tesi accusatoria individuava la sottrazione di idrocarburi al Governo iracheno, per essere il greggio commercializzato direttamente dal Governo regionale del Kurdistan senza la certificazione dell’ente statale competente. I giudici di merito hanno invece ritenuto politicamente controversa, ma penalmente lecita, la commercializzazione curda del petrolio, escludendo la configurabilità dei reati presupposti ipotizzati. Il procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto plurimi profili. Il primo è di ordine processuale e assorbente: il comma 3-bis dell’art. 428 cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 40, legge n. 103/2017, consente all’imputato e al procuratore generale di ricorrere contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. La previsione è coerente con la disciplina generale del comma 1-bis dell’art. 608 cod. proc. pen., dettata per il ricorso del pubblico ministero contro la sentenza di appello che confermi quella di proscioglimento.

Il Collegio ha richiamato la Sez. IV n. 8294 del 01/02/2024 per il principio secondo cui la denuncia cumulativa, promiscua e perplessa dell’inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione rende i motivi aspecifici. Il ricorrente, non solo in rubrica ma anche nel corpo dell’atto, ha censurato la motivazione con argomentazioni estranee al perimetro del sindacato di legittimità, limitato alla sola violazione di legge: vizio, questo, aggravato dall’esposizione disordinata di fatti e argomentazioni, come già affermato dalla Sez. II n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024 e dalla Sez. II n. 29607 del 14/05/2019. Il ricorso ha inoltre riproposto, anche testualmente, le doglianze dell’atto di appello, difettando di specificità estrinseca.

Nel merito, la Corte ha comunque rilevato che i giudici di appello hanno escluso la configurabilità dei reati presupposti muovendo da una lettura della normativa costituzionale irachena che non si presta a essere censurata come violazione di legge. Quanto al furto, manca la prova della sottrazione della cosa mobile al terzo detentore, essendo i pozzi nella disponibilità del KRG; quanto all’appropriazione indebita, difetta l’impossessamento animo domini, avendo il KRG riconosciuto al Governo centrale la quota di profitti. Il contrabbando non è poi evocato nell’imputazione. La sentenza della Corte federale irachena del 2022, che ha dichiarato incostituzionale la legge regionale curda del 2007, non ha tratto conseguenze penalistiche, prevedendo solo strumenti civilistici di risoluzione dei contratti.

Un ulteriore profilo di inammissibilità attiene al riferimento del ricorrente a un “solido quadro probatorio meritevole di approfondimento dibattimentale”. Il d.lgs. n. 150/2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, ha modificato il giudizio prognostico ex art. 425 cod. proc. pen.: non più la mera utilità del dibattimento, ma la ragionevole previsione di condanna. La Corte di appello ha escluso che vi fosse una seria possibilità di condanna, e il ricorrente non ha colto la modifica normativa intervenuta tra le due sentenze di merito.

Nota della Redazione

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