Sinistro negato dalla black box e girato all’antifrode: l’Arbitro Assicurativo non può accertarlo, ricorso inammissibile (Arbitro Assicurativo 351/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 351 del 18 maggio 2026 (riunione del 21 aprile 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Stefano Cherti.

Il principio

L’assegnazione del sinistro all’unità antifrode dell’impresa (c.d. “aree speciali”) non comporta un automatico obbligo di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma deve essere supportata da almeno una minima argomentazione, a tutela del contraddittorio. Tuttavia, quando la decisione richiede l’accertamento dell’esistenza del sinistro e delle quote di responsabilità — giudizio di fatto che presuppone perizie o prove non documentali — il ricorso all’Arbitro Assicurativo è inammissibile ai sensi dell’art. 11, comma 8, del d.m. n. 215/2024, essendo le controversie esclusivamente documentali (art. 3, comma 3) e non potendo l’Arbitro pronunciarsi sulla fraudolenza del sinistro, riservata all’Autorità giudiziaria.

Il fatto

Il ricorrente, danneggiato in un sinistro stradale del 25 ottobre 2025, chiedeva all’impresa R.C. Auto del responsabile il risarcimento dei danni. L’impresa negava, sostenendo che il dispositivo satellitare (black box) installato sul veicolo del proprio assicurato non avesse registrato alcun urto nel giorno del presunto sinistro. Reiterato il diniego a fronte del reclamo, il ricorrente adiva l’Arbitro Assicurativo per l’accertamento del diritto al risarcimento e l’illegittimità del rigetto fondato sulla mancata registrazione della black box, allegando il modulo CAI sottoscritto da entrambe le parti e documentazione fotografica.

L’impresa eccepiva l’inammissibilità del ricorso, avendo affidato il sinistro, dopo le verifiche interne, alla propria unità antifrode (c.d. “aree speciali”), ai sensi degli artt. 3 e 11, comma 8, del d.m. n. 215/2024.

La motivazione

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. La controversia richiede l’accertamento dell’esistenza del sinistro e delle quote di responsabilità, giudizio di mero fatto sulla dinamica e sul nesso causale (App. Firenze 1460/2018; Cass. 25987/2025). Il Collegio precisa che l’assegnazione del sinistro alle “aree speciali” non comporta un automatismo verso l’inammissibilità: la rimessione deve essere supportata da almeno una minima argomentazione, a tutela del contraddittorio, in linea con quanto rilevato dall’IVASS nella consultazione sul documento n. 1/2025, secondo cui l’Arbitro non può in alcun caso pronunciarsi sulla fraudolenza del sinistro, riservata all’Autorità giudiziaria.

Nel caso concreto l’impresa ha motivato adeguatamente la rimessione; tuttavia non è possibile un giudizio nel merito, perché servirebbero attività istruttorie precluse all’Arbitro: ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.m. n. 215/2024 le controversie sono esclusivamente documentali e l’Arbitro non può disporre perizie tecniche né assumere testimonianze o dichiarazioni orali. Nell’impossibilità di accertare l’esistenza del sinistro e le responsabilità, il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Decreto.

Implicazioni pratiche

La decisione traccia i confini della competenza dell’Arbitro Assicurativo nei sinistri R.C. Auto contestati nell’an. Da un lato, il solo fatto che l’impresa affidi il sinistro all’unità antifrode non basta a chiudere la strada al ricorrente: l’impresa deve motivare, almeno sinteticamente, la scelta, e il Collegio valuta il quadro complessivo, senza automatismi. Dall’altro, quando la controversia impone di accertare se il sinistro sia effettivamente avvenuto e con quali responsabilità — specie a fronte di contestazioni fondate su dati satellitari e sospetti di frode — l’Arbitro, che decide solo su base documentale e non può disporre perizie o prove orali né pronunciarsi sulla fraudolenza, dichiara inammissibile il ricorso.

Per il danneggiato ciò significa che, in questi casi, la via effettiva resta quella giudiziaria, dove sono possibili consulenza tecnica e prove orali; l’Arbitro conserva invece piena utilità per le controversie a contenuto documentale e sul quantum. Il consiglio operativo è di valutare fin da subito l’azione giudiziaria quando l’esistenza stessa del sinistro è seriamente contestata (dati black box, ipotesi di frode), riservando all’Arbitro le questioni risolvibili sui soli documenti.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *