Terzo danneggiato da buca stradale non legittimato al ricorso all’Arbitro Assicurativo per polizza R.C.T. (Arbitro Assicurativo n. 808 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assicurazione della responsabilità civile, il terzo danneggiato non è legittimato ad agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge. La facoltà dell’assicuratore di pagare direttamente al terzo l’indennità, ex art. 1917, secondo comma, cod. civ., non muta i soggetti del rapporto assicurativo, che restano l’assicuratore e l’assicurato. La nozione di “clientela”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. 6 novembre 2024, n. 215, ha portata tassativa e non è suscettibile di estensione analogica ai terzi danneggiati privi di azione diretta. Il ricorso all’Arbitro Assicurativo proposto da tale categoria di soggetti è inammissibile ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d), del medesimo decreto, non essendo il ricorrente legittimato a ricevere la prestazione assicurativa.

Il Fatto

Il ricorrente, conducente di un’autovettura, riferiva di essere incorso in una profonda buca non segnalata presente sul manto stradale di una strada comunale, riportando il danneggiamento irreparabile di uno pneumatico. A seguito del sinistro, inoltrava richiesta di risarcimento danni al Comune proprietario della strada, il quale apriva la pratica presso la propria impresa assicuratrice per la responsabilità civile. L’impresa, dopo gli accertamenti peritali, escludeva la responsabilità del proprio assicurato, negando il risarcimento. Il ricorrente proponeva quindi ricorso all’Arbitro Assicurativo chiedendo la condanna dell’impresa al pagamento dei danni. L’impresa resistente eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, non rivestendo il ricorrente la qualità di contraente, assicurato o beneficiario della polizza né essendo titolare di azione diretta nei confronti dell’assicuratore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità, ritenendola assorbente rispetto al merito. La questione centrale riguarda l’ambito soggettivo di applicazione del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215, istitutivo dell’Arbitro Assicurativo. L’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto definisce la “clientela” in modo tassativo, ricomprendendo tre categorie: i soggetti che hanno o hanno avuto un rapporto contrattuale con l’impresa; i soggetti ai quali la legge riconosce un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore; i soggetti legittimati a ricevere prestazioni assicurative.

Il Collegio rileva che il ricorrente è un terzo danneggiato da fatto extracontrattuale nell’ambito di una polizza R.C.T. stipulata dall’ente proprietario della strada. In tale tipologia contrattuale, la prestazione assicurativa è dovuta esclusivamente in favore dell’assicurato, con funzione di manleva rispetto alle pretese risarcitorie dei terzi. L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore costituisce ipotesi eccezionale, ammissibile soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, come la responsabilità civile auto e la responsabilità sanitaria.

La tesi del ricorrente, fondata sull’applicazione analogica dell’art. 144 del D.Lgs. n. 209/2005 e sull’art. 1917 cod. civ., viene disattesa. Il Collegio richiama il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il pagamento diretto dell’indennità al terzo non altera i soggetti del rapporto assicurativo, che restano esclusivamente l’assicuratore e l’assicurato. La giurisprudenza di merito conferma che, in mancanza di normativa specifica, non sussiste un rapporto diretto tra l’assicuratore del danneggiante e il terzo danneggiato. Conforme risulta anche la giurisprudenza dell’Arbitro Assicurativo. Non essendo rintracciabile alcun riferimento normativo o contrattuale che preveda l’azione diretta, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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