Ripetizione di indebito: la titolarità del credito va provata con documenti (Cass. civ. Sez. III n. 9253 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ripetizione di indebito, la titolarità attiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda e attiene al merito: grava pertanto sull’attore l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, salvo riconoscimento del convenuto o difese incompatibili con la negazione. Detto onere non può ritenersi assolto dalla mera produzione della procura alle liti, di formazione unilaterale, che può al più rilevare sul piano della legittimazione attiva e non su quello della titolarità del credito. Ove il credito sia stato vantato da società sorta per fusione per incorporazione in epoca successiva al pagamento, incombe sull’attore fornire documentazione idonea a collegare il versamento al soggetto poi confluito nell’incorporante. Viola l’art. 115 c.p.c. il giudice che, anche in presenza di contestazione, qualifichi il fatto come pacifico.

Il Fatto

Una compagnia assicurativa chiedeva al Tribunale di Roma di ingiungere a un assicurato la restituzione di una somma, pari alla differenza tra l’importo corrisposto a titolo di risarcimento per malpractice sanitaria e quello minore liquidato in secondo grado, ormai passato in giudicato. L’ingiunto proponeva opposizione, contestando la legittimazione attiva della società e la titolarità del credito, ed eccependo la prescrizione quinquennale degli interessi.

Il Tribunale rigettava l’opposizione; la Corte d’appello di Roma confermava, rilevando che dalla procura rilasciata per il ricorso monitorio emergeva la qualità di creditrice della società, sorta per fusione per incorporazione. Gli eredi dell’originario ingiunto ricorrevano per cassazione con quattro motivi; la compagnia resisteva con controricorso. La questione approda in legittimità sul rilievo che il pagamento era stato eseguito quando la società attrice non esisteva ancora.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende le eccezioni di inammissibilità del primo motivo, ritenendolo specifico: esso individua il ragionamento seguito dal giudice di merito sulla legittimazione attiva e sulla prova della titolarità del credito, censurando una falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e non una rivalutazione del materiale istruttorio.

Nel merito, il motivo è fondato. Non è in discussione la legittimazione attiva della ricorrente in monitorio, che si è qualificata come avente causa del primitivo solvens: oggetto del contendere è la titolarità del credito restitutorio. Poiché la società attrice è pacificamente sorta per fusione per incorporazione in epoca successiva al pagamento, essa avrebbe dovuto dimostrare che il versamento era stato eseguito da un soggetto poi confluito nell’incorporante, subentrando così nella posizione creditoria emersa dopo l’accertata assenza di causa.

La Corte richiama il principio secondo cui la titolarità della situazione dedotta in giudizio è elemento costitutivo della domanda e grava sull’attore l’onere di allegarla e provarla, salvo riconoscimento o difese incompatibili del convenuto (Cass. n. 16904/2018), e quello per cui nella ripetizione di indebito l’attore deve provare il pagamento e la mancanza di causa giustificativa (Cass. n. 30713/2018).

La Corte territoriale ha invece risolto la questione interpretando la procura alle liti, di formazione unilaterale, come prova della successione universale: impostazione erronea, perché quel documento può incidere solo sulla legittimazione attiva, non sull’onere dimostrativo della titolarità del credito, che grava sull’attore in ripetizione (Cass. Sez. Un. n. 2951/2016).

Né la prova poteva dirsi superflua per la pretesa pacificità dei fatti: la contestazione dell’opponente risulta per tabulas, incompatibile con la mancanza di contestazione ritenuta dal giudice d’appello. La sentenza ha dunque individuato come pacifico un fatto contestato, decidendo su un documento inidoneo e in assenza di adeguati elementi probatori.

Quanto al terzo motivo, la Corte lo accoglie: la decisione impugnata ha pretermesso la delibazione dell’eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi, statuendo solo sulla debenza e sul dies a quo, in violazione dell’art. 112 c.p.c. Il secondo e il quarto motivo restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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