Polizza a “rischi nominati”: l’onere di provare che il sinistro rientra nelle garanzie grava sull’assicurato (Arbitro Assicurativo 379/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 379 del 20 maggio 2026 (riunione del 21 aprile 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Stefano Cherti.

Il principio

L’Arbitro Assicurativo è organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati, non a rilasciare pareri o rendere consulenza; la domanda va qualificata secondo il petitum sostanziale e la causa petendi, non secondo il tenore formale degli atti. In presenza di una polizza strutturata secondo il modello dei “rischi nominati”, la dimostrazione che il sinistro denunciato rientra tra i rischi inclusi costituisce elemento costitutivo della pretesa all’indennizzo, il cui onere probatorio grava sull’assicurato (art. 2697 cod. civ.); spetta invece all’assicuratore provare che l’evento rientra tra i “rischi non compresi”, quale fatto impeditivo. La pretesa economica, inoltre, deve essere compiutamente determinata e documentata.

Il fatto

Il ricorrente, titolare di una polizza a protezione del fabbricato strutturata a “rischi nominati”, lamentava una perdita di gas refrigerante dalle tubazioni dell’impianto di condizionamento della propria abitazione, con necessità di interventi comprensivi di opere murarie e installazione di una nuova tubazione. L’impresa negava l’indennizzo, ritenendo l’evento non riconducibile ad alcuna garanzia di polizza.

Il ricorrente invocava gli artt. 2.4.1 (condutture del gas) e 2.4.5 (danni da bagnamento) delle condizioni; l’impresa replicava che l’art. 2.4.1 riguarda il gas erogato dall’azienda di distribuzione (metano, GPL o similari) e non il refrigerante del climatizzatore, e che l’art. 2.4.5 non era applicabile in assenza di un danno da bagnamento, trattandosi peraltro di tubazioni del climatizzatore e non di condutture del gas. Il ricorrente chiedeva all’Arbitro dapprima un “parere” sull’interpretazione della clausola, poi il riconoscimento della fondatezza del ricorso e la copertura delle spese.

La motivazione

Il Collegio non accoglie il ricorso. In premessa, ricorda che l’Arbitro Assicurativo non svolge attività consulenziale né rilascia pareri: dirime controversie sulla base di fatti dedotti e provati (in linea con l’orientamento dell’ABF, dec. 11349/2021). La domanda va identificata secondo il petitum sostanziale e la causa petendi (Cass. S.U. 30346/2022), non secondo il tenore formale degli atti; è quindi riqualificata come azione di condanna al riconoscimento dell’indennizzo, in coerenza con le stesse difese dell’impresa.

Nel merito emergono due lacune. La prima: la denuncia e i reclami non contengono una compiuta determinazione della pretesa economica — limitandosi a rappresentare l’evento e gli interventi prospettati — né risulta documentazione delle spese effettivamente sostenute. La seconda: trattandosi di polizza a “rischi nominati”, la dimostrazione che il sinistro rientra nelle fattispecie espressamente previste è elemento costitutivo della pretesa, con onere a carico dell’assicurato (art. 2697 cod. civ.). Richiamata la tripartizione tra rischi inclusi, esclusi e non compresi (Cass. 1469/2025; Cass. 31251/2023) — l’assicurato prova che l’evento è tra i rischi inclusi, l’assicuratore che rientra tra quelli non compresi — il Collegio rileva che il ricorrente non ha assolto l’onere probatorio su di lui gravante. Il ricorso è pertanto respinto.

Implicazioni pratiche

La decisione è rilevante per il contenzioso sulle polizze del fabbricato a rischi nominati. Sul riparto dell’onere della prova: chi chiede l’indennizzo deve dimostrare che l’evento rientra tra i “rischi inclusi”, fatto costitutivo della pretesa, mentre spetta all’assicuratore provare l’operatività di eventuali clausole di delimitazione (rischi non compresi). Non basta contestare il diniego: occorre ricondurre il sinistro a una specifica garanzia con prova adeguata. E la richiesta va quantificata e supportata da documentazione delle spese effettivamente sostenute — fatture, giustificativi — non dal solo racconto dell’evento e degli interventi prospettati.

Sul piano del rimedio, l’Arbitro non rende pareri interpretativi in astratto: decide su una domanda concreta, provata nei fatti. Per l’assistenza all’assicurato la lezione è di impostare fin dalla fase stragiudiziale reclamo e ricorso con la corretta qualificazione dell’evento entro le garanzie di polizza, la quantificazione del danno e i documenti di spesa: è su questi elementi, e non su una richiesta di mera interpretazione, che si gioca l’accoglimento.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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