Indennizzo infortuni: l’indicizzazione adegua somme e premio, non le soglie della franchigia scalare (Arbitro Assicurativo 462/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 462 del 15 giugno 2026 (riunione del 21 maggio 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Enrico Camilleri.

Il principio

Una comunicazione scritta che contesti il criterio di calcolo dell’indennizzo, richiami puntualmente una clausola di polizza e rivolga una specifica richiesta all’impresa è un valido reclamo (art. 1, comma 1, lett. i, del d.m. n. 215/2024), pur contenendo contestazioni tecniche. Il ricorso deve però avere il medesimo oggetto del reclamo (art. 8, comma 3): la “sostanziale simmetria” tra reclamo e ricorso è condizione di procedibilità rilevabile d’ufficio, sicché una voce di spesa non menzionata nel reclamo è inammissibile in sede di ricorso. Nel merito, la clausola di indicizzazione che adegua all’indice dei prezzi “le somme assicurate e il premio” non si estende alle soglie della franchigia scalare, destinate a restare fisse.

Il fatto

Il ricorrente, a seguito di un infortunio coperto da polizza (27 luglio 2024), aveva ricevuto un indennizzo di 13.245 euro, inferiore ai 20.075 euro ritenuti dovuti. Contestava che l’indicizzazione prevista dall’art. 5.17 delle CGA avrebbe dovuto incidere anche sulle soglie della franchigia scalare, e lamentava l’esclusione del rimborso delle spese per magnetoterapia, pur prescritta dal medico. Chiedeva il saldo di 6.830 euro.

L’impresa eccepiva in via preliminare che la comunicazione qualificata come reclamo conteneva mere contestazioni contrattuali; nel merito sosteneva che l’art. 5.17 CGA indicizza solo le somme assicurate e il premio, non le soglie della franchigia scalare, e che la magnetoterapia non era rimborsabile (l’art. 3.5 CGA prevede la sola fisiochinesiterapia). L’invalidità permanente era stata accertata al 4%, poi definita al 6% in trattativa.

La motivazione

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per difetto di reclamo: la mail del 25 febbraio 2025 contiene una precisa contestazione del criterio di calcolo dell’indennizzo, un puntuale riferimento all’art. 5.17 CGA e una specifica richiesta all’impresa, integrando quindi una “dichiarazione scritta di insoddisfazione” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i), del Decreto.

Rileva però d’ufficio un disallineamento tra reclamo e ricorso: la voce relativa alla magnetoterapia non compare nel reclamo, ma solo nel modulo di ricorso. Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Decreto il ricorso deve avere il medesimo oggetto del reclamo; il contenuto del reclamo fissa causa petendi e petitum (in linea con l’orientamento ABF), e la corrispondenza — interpretata come “sostanziale simmetria” — è condizione di procedibilità rilevabile d’ufficio (ABF 722/2016; 22746/2019; 8281/2025). La domanda sulla magnetoterapia, non anticipata nel reclamo, è quindi fuori dal perimetro. Restringendo la cognizione alla sola rideterminazione dell’indennizzo per indicizzazione, il Collegio osserva che l’art. 5.17 CGA prevede l’adeguamento all’indice dei prezzi al consumo delle sole somme assicurate e del premio, non delle soglie della franchigia scalare, destinate a restare fisse. La domanda non è accolta.

Implicazioni pratiche

La decisione è istruttiva su due piani. Sul rito, ribadisce l’approccio sostanzialista sul reclamo (una contestazione tecnica con richiesta è valido reclamo), ma insieme la regola della “sostanziale simmetria”: tutto ciò che si vuole chiedere all’Arbitro deve essere già stato lamentato nel reclamo, perché l’impresa sia stata messa in condizione di risolvere bonariamente. Una voce di danno introdotta solo con il ricorso — qui la magnetoterapia — è inammissibile, e il difetto è rilevabile d’ufficio.

Sul merito, il chiarimento riguarda l’indicizzazione: le clausole di adeguamento all’indice dei prezzi operano di regola solo sulle voci espressamente indicate — tipicamente somme assicurate e premio — e non si estendono alle soglie della franchigia, che restano fisse salvo diversa previsione. Per l’assistenza all’assicurato la lezione è duplice: redigere il reclamo in modo completo, includendo tutte le voci che si intende poi azionare; e verificare il testo esatto della clausola di indicizzazione prima di costruire la pretesa su un adeguamento che il contratto non contempla.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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