Rifusione delle spese legali stragiudiziali per l’identificazione del responsabile nel risarcimento diretto (Arbitro Assicurativo, decisione n. 786 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema del risarcimento diretto di cui all’art. 149 CAP, le spese di assistenza legale stragiudiziale sostenute dall’assicurato per identificare il responsabile del sinistro, costituendo presupposto necessario per ottenere l’indennizzo, devono ritenersi necessarie e giustificate e, pertanto, risarcibili come danno emergente ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., qualora sussista un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa. Il rimborso di tali spese non è escluso dalla circostanza che la condotta dell’impresa sia stata esente da censure, dovendosi valutare il nesso causale in senso oggettivo. La relativa domanda è ammissibile solo se vi è prova dell’effettiva corresponsione del compenso al legale, non essendo sufficiente la mera produzione di un preavviso di fattura; in tal caso, il giudice può dichiarare il diritto al rimborso, subordinandolo alla produzione della fattura quietanzata.
Il Fatto
La ricorrente, assicurata per la responsabilità civile auto, era rimasta coinvolta in un sinistro dal quale il responsabile si era dato alla fuga. L’impresa di assicurazione aveva subordinato il riconoscimento del risarcimento all’individuazione del responsabile, onere che la ricorrente aveva adempiuto, identificandolo. L’impresa aveva quindi risarcito il danno materiale al veicolo, ma aveva negato il pagamento delle spese legali (euro 1.386,21) e il danno da “mancato guadagno” (euro 600,00), sostenendo che tali voci non rientravano nella copertura assicurativa ex art. 149 CAP.
Con il ricorso, la ricorrente chiedeva la rifusione di tali somme, oltre al contributo per l’avvio del procedimento. L’impresa eccepiva l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 215/2024, per la domanda relativa al mancato guadagno, non avanzata in sede di reclamo, e contestava nel merito entrambe le richieste.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente inquadrato la questione delle spese legali nel sistema del risarcimento diretto, ricordando che l’art. 150, comma 1, lett. d), CAP demanda al D.P.R. n. 254/2006 la determinazione dei limiti e delle condizioni di risarcibilità dei danni accessori. L’art. 9, comma 2, di tale decreto esclude i compensi per l’assistenza professionale dagli importi dovuti in caso di accettazione dell’offerta, ma tale previsione è stata oggetto di un’interpretazione giurisprudenziale conforme al principio costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Richiamando il principio espresso da Cass. civ., Sez. III, n. 11154 del 2015, il Collegio ha affermato che i compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato per l’attività stragiudiziale devono poter formare oggetto di domanda di risarcimento a titolo di danno emergente, quando siano necessari e giustificati, e che è sempre irrisarcibile la spesa quando la gestione del sinistro non presenti difficoltà o l’assicuratore abbia prontamente offerto assistenza.
Applicando tale principio al caso di specie, il Collegio ha ritenuto che le spese legali sostenute per rintracciare il responsabile fossero necessarie e giustificate, poiché l’art. 149, comma 1, CAP richiede espressamente l’identificazione del responsabile quale presupposto della procedura, onere che ricade sull’assicurato. L’attività di indagine (estrazione di video, istanze al pubblico ministero e ai Carabinieri) non avrebbe potuto essere svolta in prima persona dall’assicurata, sicché il costo del legale costituisce conseguenza immediata e diretta del sinistro, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ. Il Collegio ha precisato che il nesso causale va valutato in senso oggettivo, non essendo rilevante che la condotta dell’impresa sia stata legittima.
Tuttavia, richiamando l’orientamento della Cassazione, il Collegio ha dichiarato il diritto al rimborso subordinatamente alla prova dell’effettiva corresponsione del compenso, non essendo sufficiente la produzione di un preavviso di fattura. Quanto alla domanda di risarcimento del mancato guadagno, il Collegio ne ha rilevato l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Decreto n. 215/2024, per essere stata avanzata per la prima volta con il ricorso e non con il reclamo, oltre alla mancata prova del danno. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente alle spese legali, con condanna dell’impresa al pagamento di euro 1.386,21, oltre interessi, previa produzione della fattura quietanzata.
Nota della Redazione
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