Polizza invalidità a garanzia del mutuo: è assicurazione danni, tetto di 25.000 euro e ricorso inammissibile oltre soglia (Arbitro Assicurativo 382/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 382 del 20 maggio 2026 (riunione del 21 aprile 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Giovanni Stella.

Il principio

L’assicurazione contro il rischio di invalidità permanente da infortunio o malattia va ricondotta all’assicurazione contro i danni, retta dal principio indennitario; ne consegue l’applicazione del limite di valore di 25.000 euro fissato dall’art. 3, comma 4, del d.m. n. 215/2024 per le controversie danni diverse dalla responsabilità civile. La domanda che eccede tale soglia rende il ricorso inammissibile per incompetenza per valore, con assorbimento di ogni questione di merito. Ai fini della competenza la domanda va qualificata in base all’obbligazione indennitaria concretamente dedotta e all’impresa che ha prestato quella garanzia, restando irrilevante l’appartenenza dell’altra impresa emittente al medesimo gruppo. È invece valido il reclamo — quanto a sostanza e forma — se consiste in una dichiarazione scritta di insoddisfazione ricevuta dall’impresa, ancorché inviata all’ufficio sinistri anziché all’ufficio reclami.

Il fatto

La ricorrente aveva aderito nel 2018 a una polizza collettiva a garanzia di un mutuo prima casa (importo 134.566,87 euro), comprensiva del rischio di invalidità totale e permanente da infortunio o malattia. Riconosciuta invalida (riduzione della capacità lavorativa dapprima al 50% dall’INPS, poi all’80% in sede giudiziale), denunciava il sinistro chiedendo di essere tenuta indenne verso la banca per la somma mutuata. L’impresa negava l’indennizzo: applicando le tabelle INAIL (All. 1 al d.P.R. n. 1124/1965) previste in polizza, il grado di invalidità (stimato intorno al 45%) restava sotto la soglia minima contrattuale del 60%.

La ricorrente adiva l’Arbitro deducendo la vessatorietà della clausola (art. 27 CGA) che richiama le tabelle INAIL, l’assenza di adeguata informativa precontrattuale e un conflitto di interessi tra impresa e intermediario appartenenti allo stesso gruppo, e chiedeva la liquidazione di 134.566,87 euro (al netto dei ratei pagati). L’impresa eccepiva in via preliminare l’inammissibilità per mancanza di un valido reclamo e l’incompetenza per valore, trattandosi di polizza danni con domanda eccedente il limite di 25.000 euro.

La motivazione

Il Collegio esamina le questioni preliminari. Respinge l’eccezione di inammissibilità per difetto di reclamo: la comunicazione della ricorrente contestava espressamente il diniego dell’impresa, con lo stesso contenuto del ricorso, ed è quindi una “dichiarazione scritta di insoddisfazione” ricevuta dall’impresa ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i), del Decreto; irrilevante che sia stata inviata all’ufficio sinistri e non all’ufficio reclami, trattandosi di profilo attinente alla mera organizzazione interna (in linea con l’orientamento dei Collegi ABF).

Accoglie invece l’eccezione di incompetenza per valore. La polizza è emessa congiuntamente da due imprese del gruppo per garanzie distinte: la garanzia decesso da un’impresa, quella per invalidità totale e permanente — qui azionata — dall’odierna resistente. La domanda va qualificata in base all’obbligazione concretamente dedotta e verso l’impresa che ha prestato quella garanzia, restando ciascuna società del gruppo autonoma nelle proprie obbligazioni. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 10133/2003; Cass. 10602/2018), l’assicurazione contro l’invalidità da malattia o infortunio rientra nell’assicurazione contro i danni ed è retta dal principio indennitario. Si applica quindi il limite di 25.000 euro dell’art. 3, comma 4, lett. b), n. 2, del Decreto. Poiché la ricorrente chiede 134.566,87 euro (a fronte di un debito residuo del mutuo di circa 73.000–81.000 euro), la domanda eccede la competenza per valore: il ricorso è inammissibile e non esaminabile nel merito, con assorbimento della questione sulla vessatorietà della clausola.

Implicazioni pratiche

La decisione fissa due punti utili nel contenzioso sulle polizze a copertura di mutui e finanziamenti. Il primo riguarda la qualificazione: la copertura per invalidità permanente da infortunio o malattia è assicurazione danni, non vita, e sconta il tetto di 25.000 euro davanti all’Arbitro Assicurativo. Chi intende contestare il diniego deve verificare a monte se il valore della pretesa — tipicamente ancorato al debito residuo del mutuo — superi tale soglia: in caso affermativo la via effettiva resta quella giudiziaria, dove non opera il limite di competenza.

Il secondo punto è sostanzialista sul reclamo: conta la manifestazione scritta di insoddisfazione ricevuta dall’impresa, non il canale interno né il nomen. Una contestazione inviata all’ufficio sinistri, se esprime il dissenso e anticipa il contenuto del ricorso, integra un valido reclamo. Attenzione, tuttavia: superare l’ostacolo del reclamo non salva il ricorso se difetta la competenza per valore. E la scelta del foro va calibrata sul quantum realmente dedotto, non sulla qualificazione che si vorrebbe attribuire alla polizza.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *