Reclamo inviato all’impresa sbagliata: il ricorso all’Arbitro Assicurativo è inammissibile (Arbitro Assicurativo 384/2026)
Arbitro Assicurativo, decisione n. 384 del 20 maggio 2026 (riunione del 7 maggio 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Enrico Camilleri.
Il principio
La presentazione del ricorso all’Arbitro Assicurativo deve essere preceduta, a pena di inammissibilità, da un reclamo indirizzato all’impresa poi convenuta (art. 8, comma 1, del d.m. n. 215/2024). Se il reclamo è stato inviato a un’impresa diversa da quella indicata nel ricorso, difetta la condizione di procedibilità e il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 1, lett. a), e 11, comma 8, del Decreto. Tale pregiudiziale di rito, rilevabile d’ufficio, preclude l’esame dell’eccezione di merito relativa al difetto di legittimazione passiva.
Il fatto
Il ricorrente rappresentava di aver subito un infortunio (4 gennaio 2022) nell’atto di smontare uno pneumatico, riportando lesioni gravi, e di aver chiesto l’indennizzo all’impresa con cui aveva una polizza infortuni. Contestava il diniego, fondato — a suo dire — su perizie mediche formulate senza visita, con referti datati dopo il diniego e non sottoscritti. Presentava quindi ricorso contro l’impresa e l’intermediario, chiedendo la liquidazione dell’indennizzo e dei danni da adempimento tardivo.
Il ricorso contro l’intermediario veniva dichiarato inammissibile dalla Presidente del Collegio per carenza di previo reclamo alla parte interessata. L’impresa, costituitasi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che la richiesta di indennizzo era stata gestita da un’impresa diversa da quella poi convenuta.
La motivazione
Il Collegio individua due questioni preliminari: una pregiudiziale di rito, rilevabile d’ufficio, attinente alla carenza di previo reclamo; l’altra, pregiudiziale di merito, oggetto di specifica eccezione, relativa al difetto di legittimazione passiva. Risulta per tabulas che il ricorrente abbia trasmesso il reclamo a un’impresa diversa da quella indicata nel modulo di ricorso. Poiché l’art. 8, comma 1, del Decreto impone che il ricorso sia preceduto, a pena di inammissibilità, da un reclamo all’impresa, ricorre il presupposto per dichiarare l’inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 1, lett. a), e 11, comma 8, del medesimo Decreto. L’accoglimento della pregiudiziale di rito preclude l’esame dell’eccezione di merito sul difetto di legittimazione passiva, apprezzabile solo alla luce delle deduzioni e controdeduzioni delle parti. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Implicazioni pratiche
La decisione richiama un adempimento elementare ma dirimente: il reclamo va indirizzato esattamente all’impresa che si intende poi convenire davanti all’Arbitro. L’invio a un soggetto diverso — situazione frequente quando più imprese o intermediari intervengono nella medesima operazione, o quando cambia la denominazione o il gestore del sinistro — fa mancare la condizione di procedibilità e conduce all’inammissibilità, senza che il Collegio possa entrare nel merito.
Per l’assistenza all’assicurato il monito operativo è di identificare con precisione, prima del reclamo, la corretta controparte contrattuale: verificare in polizza chi è l’impresa che ha prestato la specifica garanzia, distinguere l’intermediario dall’assicuratore e controllare eventuali variazioni di denominazione o di soggetto gestore. Un reclamo indirizzato all’impresa sbagliata — anche solo per omonimia di gruppo o per errore sul gestore — vanifica il ricorso in rito, costringendo a ricominciare l’iter, con il rischio che nel frattempo maturino termini e decadenze.
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