La surrogazione dell’assicuratore sociale straniero non può eccedere il danno liquidato secondo la legge italiana (Cass. 4321/2026)
Cass. civ., Sez. III, sent. 26 febbraio 2026, n. 4321 – Pres. Rossetti, Rel. Crivelli.
La surrogazione dell’assicuratore sociale straniero nei diritti del danneggiato è disciplinata, quanto ai presupposti, dalla legge nazionale dell’assicuratore sociale che la propone; essa non è però illimitata, non potendo eccedere l’entità effettiva del danno che il terzo responsabile ha causato all’assicurato, liquidato secondo le regole della legge nazionale applicabile al fatto illecito e, dunque, nella specie, secondo la legge italiana.
Il fatto
Una danneggiata subisce lesioni in un sinistro. L’assicuratore sociale estero, che aveva erogato all’assicurata indennità di malattia e spese medico-assistenziali in base alla legislazione straniera, agisce in surroga ex art. 1916 c.c. verso il terzo responsabile e la sua assicuratrice per il rimborso delle somme corrisposte. La Corte d’appello di Salerno esclude la surroga sul danno non patrimoniale liquidato in primo grado e nega il riconoscimento del danno patrimoniale. L’assicuratore sociale ricorre per cassazione.
La motivazione
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo. Sul piano del diritto applicabile, chiarisce che i presupposti della surrogazione dell’assicuratore sociale straniero sono retti dalla legge nazionale di quest’ultimo; ma l’estensione del recupero incontra un limite invalicabile nell’entità effettiva del danno arrecato dal terzo responsabile, che va liquidato secondo la legge applicabile al fatto illecito – nel caso, la legge italiana – conformemente ai principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Sul piano processuale, la Corte rileva che il giudice d’appello aveva erroneamente ritenuto non impugnata la statuizione relativa al danno patrimoniale, laddove l’assicuratore aveva invece censurato il mancato riconoscimento delle voci patrimoniali – indennità di malattia e spese di cura – distinte dal danno non patrimoniale già liquidato. Accoglie inoltre il motivo sulle spese, non potendo essere posta a carico dell’assicuratrice la soccombenza verso una parte con cui non si era instaurato alcun rapporto processuale.
La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che dovrà accertare il danno patrimoniale nei limiti delle voci corrispondenti all’indennizzo corrisposto e riconducibili al sinistro.
Implicazioni pratiche
Per chi gestisce sinistri con componente transnazionale la pronuncia offre una regola operativa doppia: la legittimazione e i presupposti della surroga si misurano sulla legge dello Stato dell’assicuratore sociale, ma il quantum recuperabile non può mai superare il danno risarcibile secondo la legge del luogo dell’illecito. Il recupero va dunque ancorato voce per voce – distinguendo danno patrimoniale e non patrimoniale – e commisurato all’effettivo pregiudizio accertato in capo al danneggiato surrogato.
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