Reclamo assicurativo: negare di averlo ricevuto non basta, l’impresa deve provarlo (Arbitro Assicurativo 335/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 335 del 13 maggio 2026 (riunione del 16 aprile 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Enrico Camilleri.

Il principio

La contestazione del mancato ricevimento del reclamo, che costituisce presupposto di procedibilità del ricorso all’Arbitro Assicurativo, integra un’eccezione soggetta al regime dell’art. 2697, comma 2, cod. civ.: grava sull’impresa che la solleva l’onere di provarla, anche mediante la dimostrazione, pur in via presuntiva, di uno specifico fatto positivo contrario — ad esempio il corretto recapito per i reclami, oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito dell’impresa. Il ricorso privo dei dettagli e della documentazione necessari a individuare i presupposti della pretesa è comunque inammissibile per genericità della domanda (art. 9, comma 1, lett. h, del d.m. n. 215/2024).

Il fatto

Il ricorrente, coinvolto in un sinistro R.C. Auto, lamentava di aver subìto danni per 3.070 euro, a fronte dei quali l’impresa gli aveva riconosciuto la minor somma di 740 euro, senza fornire motivazioni. Presentato reclamo il 5 novembre 2025, rimasto senza esito, adiva l’Arbitro Assicurativo chiedendo il riconoscimento del diritto a una liquidazione “congrua” del danno.

L’impresa, costituendosi, eccepiva di non aver mai ricevuto il reclamo, disconoscendo l’indirizzo di posta elettronica utilizzato per l’inoltro, e chiedeva l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.m. n. 215/2024.

La motivazione

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare ma dichiara comunque inammissibile il ricorso. Sul reclamo: la sua presentazione è presupposto di procedibilità del ricorso, e la contestazione del mancato ricevimento è un’eccezione soggetta all’art. 2697, comma 2, cod. civ. La prova, anche di fatti negativi, segue le regole generali e può essere assolta dimostrando, pur in via presuntiva, uno specifico fatto positivo contrario (Cass. 19171/2019). L’impresa si è limitata ad affermare il mancato ricevimento e a disconoscere l’indirizzo email, senza fornire alcuna evidenza; peraltro la normativa di settore (Reg. IVASS n. 41/2018, art. 41; Reg. ISVAP n. 24/2008, art. 8) impone la pubblicazione sul sito dei recapiti per i reclami, sicché l’impresa avrebbe ben potuto dimostrare il corretto recapito. L’eccezione è quindi respinta.

Nel merito, tuttavia, la domanda è del tutto indeterminata: mancano i dettagli e la documentazione inerenti al sinistro R.C. Auto e alla sua dinamica. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. h), del d.m. n. 215/2024, il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità della domanda.

Implicazioni pratiche

La decisione offre due indicazioni utili nel contenzioso stragiudiziale assicurativo. Quando l’impresa eccepisce di non aver ricevuto il reclamo, spetta a essa provarlo: non basta il mero disconoscimento dell’indirizzo utilizzato. È un punto a favore del consumatore, che rafforza la procedibilità del ricorso anche a fronte della contestazione della ricezione. Consiglio operativo per chi reclama: inviare il reclamo al recapito pubblicato sul sito dell’impresa e conservare la prova dell’invio.

Sul versante opposto, il ricorso all’Arbitro deve essere specifico e documentato — descrizione del sinistro, dinamica, importi ed evidenze probatorie. Una domanda generica, che si limiti a chiedere una liquidazione “congrua” senza allegare gli elementi di fatto, è inammissibile a prescindere dalla fondatezza della pretesa. La cura nella redazione e nella documentazione del ricorso è quindi decisiva per non vederlo respinto in rito: un vantaggio procedurale sul reclamo non salva una domanda priva di sostanza.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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