Perdita d’impiego e franchigia di 60 giorni: la rioccupazione dopo 23 giorni azzera il diritto all’indennizzo (Arbitro Assicurativo 386/2026)
Arbitro Assicurativo, decisione n. 386 del 25 maggio 2026 (riunione del 21 aprile 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Enrico Camilleri.
Il principio
Nella garanzia “perdita d’impiego involontaria” delle polizze a protezione dei finanziamenti (CPI), la clausola che subordina il primo indennizzo al “perdurare” della disoccupazione per almeno 60 giorni dopo il licenziamento va interpretata — secondo la comune intenzione delle parti e la buona fede (artt. 1362 e 1366 cod. civ.) — come richiesta di una disoccupazione senza soluzione di continuità per l’intero periodo di franchigia. Una nuova occupazione intervenuta prima del decorso dei 60 giorni interrompe la franchigia ed esclude il diritto all’indennizzo. Il meccanismo di mera sospensione del pagamento per un successivo contratto a termine breve presuppone che l’assicurato stia già ricevendo l’indennizzo, e opera perciò solo dopo la maturazione del primo. Il richiamo, in sede di repliche, a un canone interpretativo (art. 1370 cod. civ.) già implicito nel ricorso è emendatio libelli ammissibile, non domanda nuova.
Il fatto
La ricorrente aveva aderito, contestualmente a un prestito personale, a una polizza collettiva a protezione del finanziamento (CPI) comprensiva della garanzia “perdita d’impiego involontaria”. Licenziata una prima volta il 28 giugno 2024, veniva assunta a tempo indeterminato da altra società il 22 luglio 2024 e nuovamente licenziata il 18 ottobre 2024, durante il periodo di prova. Chiedeva quindi l’attivazione della garanzia.
L’impresa negava: per l’evento del 28 giugno 2024, per il mancato decorso della franchigia di 60 giorni (la rioccupazione era intervenuta dopo 23 giorni); per quello del 18 ottobre 2024, per l’esclusione delle occupazioni in cui non fosse ancora concluso e superato il periodo di prova (art. 4.3 lett. i CGA). La ricorrente insisteva sull’evento del 28 giugno, sostenendo l’irrilevanza della breve rioccupazione e il permanere dello stato di disoccupazione (percezione della NASpI). L’impresa eccepiva inoltre l’inammissibilità di domande ed eccezioni nuove formulate in replica.
La motivazione
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari dell’impresa. La precisazione chiesta in replica (indicare la clausola che prevederebbe la perdita del diritto in caso di rioccupazione temporanea) e il richiamo all’art. 1370 cod. civ. costituiscono emendatio libelli, non mutatio: la domanda originaria — incentrata sull’interpretazione della clausola di franchigia — resta connessa alla vicenda sostanziale e non pregiudica le difese avversarie (richiamate Cass. 20870/2019 e 4115/2024).
Nel merito, l’art. 4.5 delle CGA prevede che l’indennizzo (primo, pari a una rata) sia corrisposto se la disoccupazione “perduri per almeno 60 giorni dopo la Data del Sinistro” (data dell’effettivo licenziamento). Applicando i canoni di interpretazione secondo la comune intenzione e il significato letterale (art. 1362 cod. civ.) e secondo buona fede (art. 1366 cod. civ.), il “perdurare” esige una disoccupazione senza soluzione di continuità per un tempo congruo a trasferire le conseguenze economiche dalla sfera dell’assicurato a quella dell’assicuratore. La conclusione non è smentita dall’art. 5.8 CGA: la sospensione del pagamento per un successivo contratto a termine di durata non superiore a tre mesi presuppone che l’assicurato “stia già ricevendo” l’indennizzo, dunque opera solo dopo i 60 giorni di disoccupazione ininterrotta. Nella specie, il sopraggiungere di un rapporto a tempo indeterminato dopo appena 23 giorni dal licenziamento esclude in radice il diritto all’indennizzo. Il ricorso non è accolto.
Implicazioni pratiche
La decisione è rilevante per il contenzioso sulle polizze CPI a protezione dei prestiti. Il perno è la nozione di franchigia: nella garanzia perdita d’impiego il diritto al primo indennizzo matura solo se la disoccupazione resta ininterrotta per l’intero periodo (qui 60 giorni). Una rioccupazione, anche a tempo indeterminato ma poi cessata, che cada dentro la franchigia azzera il diritto: non rileva che lo stato di disoccupazione riprenda o che permanga la percezione della NASpI. Va quindi verificato con precisione se tra licenziamento e nuova assunzione sia trascorso l’intero periodo di franchigia.
Attenzione alla differenza tra interruzione e sospensione: la clausola che sospende il pagamento per un breve contratto a termine opera solo quando l’indennizzo è già in corso, ciòè dopo la maturazione del primo — non prima. Sul piano processuale, la pronuncia conferma che precisare o riqualificare la domanda in replica, restando nel perimetro della vicenda dedotta, è emendatio libelli ammessa: il confine con la domanda nuova sta nell’alterazione del thema decidendum e nel pregiudizio alle difese della controparte.
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