Beneficiari eredi legittimi e premorienza: l’acquisto iure hereditatis della quota (Cass. civ. Sez. 3 n. 18633 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che rivestano tale qualità al momento della morte del contraente. In mancanza di diversa volontà, l’indennizzo è ripartito tra gli aventi diritto in quote uguali, secondo la eadem causa obligandi e non secondo le proporzioni della successione ereditaria. Qualora uno dei beneficiari premuoia al contraente, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto, i quali succedono iure hereditatis nella titolarità del diritto contrattuale all’indennizzo, nella misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto.
Il Fatto
La stipulante di una polizza vita con beneficiari designati genericamente negli «eredi legittimi» agiva giudizialmente contro la compagnia assicuratrice, lamentando la liquidazione dell’indennizzo in numero di nove quote, pari ai chiamati all’eredità, anziché in sei quote, corrispondenti ai fratelli germani viventi e ai figli dei fratelli premorti per rappresentazione.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte di Appello, riformando la decisione, la rigettava ritenendo che i germani premorti non potessero considerarsi beneficiari e che la prestazione andasse ripartita in quote uguali tra tutti i chiamati all’eredità del contraente.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, richiamando il principio nomofilattico delle Sezioni Unite n. 11421 del 2021, evidenzia che la designazione generica degli «eredi» opera con riferimento a coloro che rivestono tale qualità al momento della morte del contraente. La Corte ribadisce che, in assenza di diversa volontà, l’indennizzo non segue le proporzioni della successione legittima ma è ripartito in quote uguali tra gli aventi diritto quali creditori della prestazione.
La decisione impugnata è censurata per aver errato nel non applicare il principio relativo alla premorienza del beneficiario. La Suprema Corte chiarisce che, ove uno dei beneficiari premuoia al contraente, trova applicazione l’art. 1412, secondo comma, cod. civ.: l’acquisto del diritto alla prestazione in favore degli eredi del beneficiario premorto opera iure hereditatis, e non iure proprio, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo già entrato nel patrimonio del designato prima della sua morte.
La Corte precisa che tale conclusione presuppone che il beneficiario premorto fosse in vita al momento della stipula della polizza, come nel caso di specie, dove tutti i germani dello stipulante erano viventi all’epoca della sottoscrizione del contratto. La clausola di designazione, quale atto inter vivos, esclude la rilevanza di soggetti già deceduti prima della stipula, ma non incide sulla sorte del diritto di chi, beneficiario al momento della conclusione del contratto, sia successivamente premorto.
Conseguentemente, accertato che i figli dei fratelli premorti erano succeduti per rappresentazione, la complessiva prestazione assicurativa doveva essere ripartita in sei quote, non in nove, con attribuzione per intero di una quota alla ricorrente. La sentenza è quindi cassata con rinvio per la quantificazione della somma dovuta.
Nota della Redazione
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