La quietanza rilasciata dall’agente assicurativo non è opponibile all’assicuratore senza procura (Cass. civ. Sez. 3 n. 10761 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema anteriore all’entrata in vigore dell’art. 118 cod. ass., la quietanza di pagamento del premio rilasciata dall’agente non è opponibile all’assicuratore, se non risulti il conferimento all’agente del potere di rappresentanza sostanziale dell’assicuratore medesimo. Il potere di rappresentare l’assicuratore non costituisce effetto naturale del contratto di agenzia, ma richiede uno specifico atto di conferimento. La quietanza rilasciata dall’agente su moduli predisposti dalla compagnia e recanti la sottoscrizione a stampa di quest’ultima vale come proveniente dal terzo agente, con valenza meramente indiziaria, e non impegna la società assicuratrice.
Il Fatto
Gli eredi di un contraente di polizze vita chiedevano la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento delle somme dovute in forza di cinque polizze stipulate nel 2002 tramite l’agenzia generale. La società resisteva eccependo la prescrizione e negando il perfezionamento delle polizze per mancato pagamento dei premi, con istanza di chiamata in causa degli agenti a fini di manleva. Il Tribunale rigettava le pretese per intervenuta prescrizione e la Corte d’appello confermava la decisione, escludendo che le quietanze prodotte costituissero prova convincente dell’effettività dei pagamenti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina prioritariamente i motivi concernenti il merito, muovendo dal principio della ragione più liquida. I giudici di legittimità chiariscono che la qualificazione dell’agente come rappresentante ope legis dell’assicuratore è un presupposto erroneo: il potere di rappresentanza non è un effetto naturale del contratto di agenzia, ma richiede un negozio ad hoc, secondo quanto disposto dall’art. 1753 cod. civ. e dagli accordi collettivi di categoria vigenti all’epoca dei fatti.
La Corte precisa che l’attribuzione ex contractu della rappresentanza sostanziale comprende anche il potere di riscuotere i premi e rilasciare quietanza, ma che il mero rilascio di quietanza non è indice del conferimento di tali poteri. Ove l’agente rilasci quietanza su moduli predisposti dalla società e recanti la sottoscrizione a stampa di quest’ultima, egli agisce come adiectus solutionis causa e non come rappresentante dell’assicuratore. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno allegato né provato la stipulazione della procura necessaria.
Quanto alla verificazione delle quietanze ex art. 215 cod. proc. civ., la Corte ritiene corretta la decisione di disattendere l’istanza, trattandosi di scritture provenienti da terzi rispetto alla compagnia, aventi valenza meramente indiziaria e liberamente contestabili senza necessità di ricorrere alla querela di falso. È inoltre inammissibile l’istanza di verificazione di una scrittura della quale non si alleghi la paternità o non si individui il presunto autore.
Il quarto motivo è inammissibile perché il fatto decisivo ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. va inteso in accezione storico-naturalistica e non può consistere in emergenze documentali. Il quinto e il sesto motivo sono rigettati o dichiarati inammissibili: grava sul contraente l’onere di provare l’avvenuto pagamento del premio, condizione di efficacia del contratto ex art. 1901 cod. civ., mentre le censure relative ad argomentazioni ad abundantiam sono prive di interesse. La reiezione dei motivi di merito rende infine inammissibile per carenza di interesse il primo motivo concernente la prescrizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.