Nullità per inesistenza del rischio della clausola D&O di manleva non dovuta per legge (Cass. civ. Sez. 3 n. 18458 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla per inesistenza del rischio, ai sensi dell’art. 1895 c.c., la clausola inserita in una polizza c.d. “D&O” con cui l’assicuratore si obbliga a rivalere una società commerciale delle somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, cui l’amministratore abbia arrecato danno con dolo o colpa nell’esercizio delle proprie mansioni. L’assicurazione D&O configurandosi come assicurazione multirischio copre sia la responsabilità civile degli amministratori, sia le perdite pecuniarie della società consistenti nelle somme sborsate per manlevare l’amministratore solo se tale pagamento sia richiesto o dovuto a termini di legge. Un pagamento eseguito spontaneamente e non imposto dalla legge o dal contratto non può configurarsi come danno non voluto, con la conseguenza che il relativo rischio non è indennizzabile ai sensi dell’art. 1900 c.c.
Il Fatto
Tre società del gruppo, tra cui una controllata statunitense, convenivano in giudizio gli assicuratori che avevano emesso una polizza D&O a copertura della responsabilità civile degli amministratori. Le società, chiamate in giudizio negli Stati Uniti da un competitor per atti illeciti ascritti alla sola amministratore della controllata, chiedevano la condanna dell’assicuratore al rimborso delle spese legali sostenute per resistere alla causa americana. Gli assicuratori negavano la copertura, sostenendo che la polizza non costituiva una c.d. entity coverage, ma copriva esclusivamente la responsabilità degli amministratori. Sia il Tribunale che la Corte d’appello rigettavano le domande, escludendo l’operatività della garanzia.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, rilevando plurime carenze. In primo luogo, le società madri non hanno specificato l’interesse ad agire, non avendo allegato alcun collegamento con atti illeciti commessi da propri amministratori o dipendenti. Quanto alla controllata statunitense, tutti i motivi risultano inammissibili perché non correlati al decisum o perché sollecitano una revisione del merito. Il primo motivo è inammissibile perché non censura la duplice ratio decidendi; il secondo perché attinente al vecchio vizio di motivazione; il terzo perché propone un’interpretazione alternativa senza denunciare specifici errori ermeneutici; il quarto per difetto di decisività.
Pur dichiarando l’inammissibilità, il Collegio, esercitando il potere previsto dall’art. 363 c.p.c., afferma il principio di diritto in materia di polizze D&O. L’assicurazione D&O è un’assicurazione multirischio che copre due tipi di rischi: la responsabilità civile degli amministratori, che se stipulata dalla società costituisce un’assicurazione per conto di chi spetta ex art. 1891 c.c., e le perdite pecuniarie della società per somme sborsate per tenere indenne l’amministratore, che costituisce invece un’assicurazione contro i danni per conto proprio.
La Corte osserva che la clausola di manleva appare prima facie inspiegabile perché il committente non ha obbligo di manlevare il commesso per i danni causati a terzi ex art. 2049 c.c.. Tale aporia si spiega con l’origine statunitense dei clausolari, dove leggi statali impongono alle società di tenere indenni gli amministratori. Nel nostro ordinamento, invece, nessuna norma impone di presumere la buona fede dell’amministratore né obbliga la società a manlevarlo. Ne consegue che una clausola che obblighi l’assicuratore a rivalere la società di quanto questa debba rimborsare “per legge” all’amministratore è nulla per inesistenza del rischio, mancando un’obbligazione legale di manleva.
La Corte precisa inoltre che se la società, pur non essendovi obbligata, decide spontaneamente di rimborsare l’amministratore, il danno non sarebbe indennizzabile ai sensi dell’art. 1900 c.c., poiché un pagamento volontario non può considerarsi un evento non voluto, requisito essenziale per l’assicurazione contro le perdite pecuniarie.
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Nota della Redazione
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