Rimborso IRPEF su riscatto polizza: onere probatorio del rendimento netto e limiti del giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. 5 n. 13607 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione del rigetto di un’istanza di rimborso di ritenute operate dal sostituto d’imposta su somme erogate da un fondo di previdenza integrativa, grava sul contribuente, quale attore in senso sostanziale, l’onere di provare che una parte della somma corrisposta costituisca un rendimento netto derivante dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato finanziario. Non integra tale prova la produzione di una certificazione del datore di lavoro priva di specificazioni sui criteri di quantificazione della voce “rendimento”. Il giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, non potendo fondare la propria decisione su documenti che la stessa Corte ha già ritenuto inidonei.
Il Fatto
Un ex dirigente, già dipendente di una società, percepiva nel dicembre 2001 una somma a seguito del riscatto di una polizza assicurativa, sulla quale il fondo di previdenza integrativa aziendale, quale sostituto d’imposta, operava una ritenuta con l’aliquota del 31,15%, applicando il regime della tassazione separata del trattamento di fine rapporto. Il contribuente, ritenendo applicabile la ritenuta a titolo d’imposta del 12,5% prevista dall’art. 6, primo comma, della legge n. 482 del 1985 per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, presentava istanza di rimborso. Dopo una prima sentenza di cassazione con rinvio (n. 26527/2016), il giudice del rinvio accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto al rimborso limitatamente alla somma risultante da una certificazione rilasciata dal datore di lavoro.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza del giudice del rinvio per non essersi attenuta al principio di diritto enunciato dalla Corte e per aver attribuito valore probatorio a una certificazione del datore di lavoro, ritenuta invece inidonea. La Cassazione, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ha accolto entrambi i motivi, rilevandone la stretta connessione.
Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte ribadisce che costituisce rendimento netto soltanto la somma derivante dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non anche quella calcolata attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione. Deve pertanto escludersi che possa considerarsi tale la redditività dell’intero patrimonio del datore di lavoro, frutto di una mera operazione matematica.
La Corte afferma che l’onere probatorio gravante sul contribuente non può ritenersi assolto mediante la produzione di una certificazione del datore di lavoro, laddove questa non rechi alcuna specificazione sui criteri utilizzati per quantificare la voce “rendimento”, così da chiarire se si tratti dell’incremento della quota individuale del fondo attribuito al dipendente per effetto di investimenti effettuati dal gestore. Nel caso di specie, la certificazione prodotta indicava l’ammontare complessivo di 615.426,68 euro, senza svolgere alcuna indagine sul funzionamento del fondo e sulla natura delle somme, così sottraendosi al mandato peritale loro affidato.
La Corte ribadisce che, in presenza di una pronuncia di cassazione con rinvio, il giudice deve uniformarsi al principio di diritto e alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente. Il nuovo giudice del rinvio, pertanto, dovrà verificare l’effettivo impiego sul mercato di una quota del capitale accantonato e, in caso positivo, quantificare la differenza tra capitale corrisposto e premi riscossi, applicando la riduzione del 2% per ogni anno successivo al decimo, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 482 del 1985
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Nota della Redazione
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