Classe di merito sbagliata per errore nel preventivo online: l’impresa deve comunque rettificare e riconoscere la CU1 (Arbitro Assicurativo 387/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 387 del 25 maggio 2026 (riunione del 21 aprile 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Giovanni Stella.

Il principio

In caso di cessazione del rischio, l’ultimo attestato di rischio conseguito dal proprietario conserva validità per cinque anni (art. 134 CAP; art. 8 Reg. IVASS n. 9/2015): entro tale periodo la classe di merito maturata su un veicolo venduto è utilizzabile per il nuovo contratto. All’atto della stipulazione l’impresa deve acquisire direttamente l’attestato dalla banca dati, verificare la correttezza dei dati dichiarati e, se del caso, riclassificare il contratto (art. 9 Reg. IVASS n. 9/2015). Anche a fronte di un’erronea indicazione della classe da parte del contraente in fase di preventivo online, una volta prodotta la documentazione che attesta la classe più favorevole sorge in capo all’impresa lo specifico obbligo di rettificare la classe di merito, ricalcolare il premio e aggiornare l’attestato.

Il fatto

Il ricorrente aveva maturato la classe CU1 su un proprio veicolo, poi venduto il 1° dicembre 2020 con annullamento della relativa polizza. Stipulando online una nuova R.C. Auto con decorrenza 12 settembre 2024, indicava però in fase di preventivo la classe CU9 e, come veicolo di riferimento, uno scooter di un familiare: l’impresa emetteva la polizza in CU9 (poi CU8 al rinnovo). Nel marzo 2025 il ricorrente chiedeva la rettifica in CU1, allegando l’attestato di rischio del 2020 (classe CU1) e l’appendice di annullamento della vecchia polizza.

L’impresa rifiutava la rettifica retroattiva, sostenendo che la provenienza assicurativa andasse indicata alla stipula e non sei mesi dopo, e prospettava solo la valutazione del “Bonus Familiare” al rinnovo, presupposti peraltro ritenuti non soddisfatti (assenza di storia assicurativa quinquennale del nuovo veicolo). Il ricorrente chiedeva all’Arbitro l’accertamento del diritto alla CU1, la rettifica dal 12 settembre 2024, il ricalcolo del premio con restituzione della differenza e l’aggiornamento dell’attestato.

La motivazione

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: in caso di cessazione del rischio l’ultimo attestato conseguito dal proprietario resta valido cinque anni (art. 134, comma 3, CAP; art. 8 Reg. IVASS n. 9/2015; art. 5 Provv. IVASS n. 72/2018); all’atto della stipulazione l’impresa acquisisce l’attestazione direttamente dalla banca dati e, ove non presente, richiede al contraente una dichiarazione per ricostruire la posizione, verificando poi tempestivamente la correttezza dei dati e riclassificando se necessario (art. 9 Reg.). L’art. 7 del Provv. n. 72/2018 prevede che, in caso di vendita del precedente veicolo entro la validità dell’attestato, al nuovo veicolo sia attribuita la medesima classe CU.

Nel caso concreto, tra la vendita del veicolo (1° dicembre 2020) e la nuova polizza (12 settembre 2024) è intercorso un periodo inferiore a cinque anni: l’attestato CU1 era valido e utilizzabile. Al di là dell’errata indicazione del ricorrente nel preventivo, l’impresa avrebbe dovuto acquisire l’attestato dalla banca dati, verificare i dati e, se del caso, riclassificare. In ogni caso, nel marzo 2025 il ricorrente ha segnalato l’errore e consegnato la documentazione che attesta la CU1, facendo sorgere il diritto alla rettifica: la corretta attribuzione della classe diventa allora uno specifico obbligo dell’impresa, che non può assegnare una classe più sfavorevole di quella risultante dall’ultimo attestato. La questione del “Bonus Familiare” è irrilevante, perché il diritto alla CU1 si fonda esclusivamente sull’attestato del veicolo venduto. In parziale accoglimento, l’impresa deve rettificare la CU in CU1 dal 12 settembre 2024, ricalcolare il premio e restituire la differenza (con interessi legali dal reclamo, non dai pagamenti) e aggiornare l’attestato e i dati in banca dati; oltre a 200 euro a IVASS e 20 euro di rimborso al ricorrente.

Implicazioni pratiche

La decisione è utile per il contenzioso sulle classi di merito R.C. Auto e sugli errori nei preventivi online. Il punto centrale è che l’errore del contraente in fase di preventivazione non cristallizza una classe sfavorevole: l’attestato conseguito dal proprietario resta valido cinque anni dalla cessazione del rischio e, una volta prodotta la documentazione, l’impresa ha l’obbligo di rettificare, ricalcolare il premio e aggiornare l’attestato. La rettifica opera dalla decorrenza della polizza, non solo dal rinnovo.

Per l’assistenza all’assicurato il percorso è concreto: conservare l’attestato di rischio e l’appendice di annullamento del veicolo venduto, verificare che tra cessazione e nuova polizza non siano decorsi cinque anni, e formalizzare la richiesta di rettifica con la documentazione. Da tenere distinti due istituti che spesso vengono confusi: la continuità della classe di merito personale sul veicolo venduto (qui decisiva) e il “Bonus Familiare” ex art. 134, comma 4-bis, CAP, che risponde a presupposti diversi e può risultare irrilevante quando il diritto si fonda già sull’attestato proprio.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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