Il certificato di assicurazione non prova il contratto tra le parti (Cass. civ. Sez. 3 n. 6456 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti tra le parti contraenti, il contratto di assicurazione deve essere provato, ai sensi dell’art. 1888 cod. civ., mediante la produzione in giudizio della polizza sottoscritta dalla società di assicurazione o da un suo agente munito di rappresentanza. Il certificato di assicurazione attesta l’esistenza della garanzia esclusivamente nei confronti del terzo danneggiato e non è idoneo a fornire la prova scritta del rapporto contrattuale inter partes. La mancata contestazione di un fatto dedotto dalla parte non rileva se la controparte è rimasta contumace nel giudizio di primo grado, atteso che l’art. 115, primo comma, cod. proc. civ. opera solo nei confronti della parte costituita, e il giudice d’appello deve avere riguardo al thema decidendum e al thema probandum formatisi nel giudizio di primo grado.
Il Fatto
Un soggetto conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Livorno il pilota e proprietario di un velivolo ultraleggero, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta del mezzo. Il sinistro era stato causato dal lancio di un mazzo di fiori da parte del conducente, che aveva provocato la rottura dell’elica posteriore e il blocco del motore. Il convenuto chiamava in causa la società assicuratrice del velivolo e la sua mandataria, rimaste contumaci in primo grado.
Il Tribunale dichiarava la responsabilità esclusiva del convenuto e respingeva la sua domanda di garanzia per difetto di prova del rapporto assicurativo. La Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione il soccombente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sull’efficacia probatoria del certificato di assicurazione prodotto.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione osserva che il contratto di assicurazione è soggetto all’obbligo di prova scritta ad probationem, ai sensi dell’art. 1888 cod. civ. e dell’art. 166 d.lgs. n. 209/2005, con conseguente applicazione dei limiti probatori di cui agli artt. 2725 e 2729, secondo comma, cod. civ. Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte ribadisce che il certificato di assicurazione obbliga l’assicuratore unicamente nei confronti del terzo danneggiato, mentre nei rapporti tra le parti la prova del contratto deve essere data attraverso la produzione della polizza sottoscritta.
Nel caso di specie, il ricorrente non solo non aveva prodotto la polizza, ma il certificato era stato offerto in copia fotostatica poco leggibile e non idoneo a identificare gli ambiti del rapporto contrattuale. Il coinvolgimento del terzo trasportato, precisa la Corte, non muta la natura della questione, poiché il certificato era invocato dall’assicurato nei confronti del proprio assicuratore, e il terzo non agiva direttamente contro l’assicuratore del danneggiante.
Quanto al principio di non contestazione, la Corte chiarisce che l’art. 115, primo comma, cod. proc. civ. esclude dal thema probandum solo i fatti non contestati dalla parte costituita, sicché la contumacia della compagnia in primo grado rende inapplicabile il principio. Il giudice d’appello, inoltre, deve decidere sulla base del thema decidendum e del thema probandum formatisi nel giudizio di primo grado, senza poter considerare la condotta processuale successiva delle parti.
La doglianza è pertanto manifestamente infondata e il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 2, cod. proc. civ., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuno dei controricorrenti e alla declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1888 c.c. – Prova del contratto
- Art. 2725 c.c. – Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 360-bis c.p.c. – Inammissibilità del ricorso