Danni incompatibili con la dinamica del sinistro: serve una CTU, il ricorso all’Arbitro è inammissibile (Arbitro Assicurativo 423/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 423 dell’8 giugno 2026 (riunione del 14 maggio 2026) — Presidente Giovanni Stella, Relatore Stefano Cherti.

Il principio

Quando l’impresa nega il risarcimento R.C. Auto per incompatibilità dei danni con la dinamica del sinistro, e l’accertamento della responsabilità (l’an) impone di ricostruire la meccanica dell’urto e il nesso di causalità tra la condotta dei conducenti e i danni lamentati, la decisione presuppone un’indagine tecnica — una consulenza percipiente — preclusa all’Arbitro Assicurativo, che decide su base esclusivamente documentale e non può disporre perizie né assumere testimonianze (art. 3, comma 3, del d.m. n. 215/2024). Il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Decreto; la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, cod. civ. opera solo in via sussidiaria, ove le prove non consentano di ricostruire la dinamica.

Il fatto

La ricorrente rappresentava che il 29 novembre 2024 il proprio veicolo, in sosta, era stato urtato da un pickup impegnato in manovre per uscire da un parcheggio. A sostegno produceva il modulo CAI a doppia firma e una dichiarazione testimoniale, e chiedeva l’accertamento della responsabilità del veicolo antagonista, il riesame della perizia dell’impresa (tenendo conto delle condizioni del luogo, della posizione dei veicoli e della violenza degli urti) e la formulazione di una congrua offerta.

L’impresa negava il risarcimento: aveva riscontrato sul veicolo due aree di danneggiamento distinte e non contigue, non riconducibili a un singolo urto come descritto, mentre il modulo CAI indicava il danno alla sola parte posteriore. Sulla base di una consulenza tecnica di parte, deduceva l’assenza di nesso di causalità tra l’evento denunciato e i danni lamentati, chiedendo il rigetto del ricorso.

La motivazione

Il Collegio osserva che la controversia riguarda l’accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro (l’an). Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto le controversie sono esclusivamente documentali e l’Arbitro non può disporre perizie tecniche né assumere testimonianze o dichiarazioni orali; l’art. 11, comma 8, impone di dichiarare inammissibile il ricorso quando siano necessari accertamenti istruttori preclusi.

Richiamata la giurisprudenza per cui ricostruire la dinamica del sinistro significa valutare la condotta dei conducenti, l’eventuale colpa e la sua graduazione, e il nesso causale tra comportamento ed evento — giudizio di mero fatto (App. Firenze 1460/2018; Cass. 25987/2025) — il Collegio ricorda che la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, cod. civ. opera solo in via sussidiaria, quando le prove non consentano di accertare in concreto la misura delle rispettive responsabilità (Cass. 7479/2020). Quando poi mancano le cognizioni tecniche per comprendere la meccanica del sinistro, occorre una consulenza percipiente quale fonte oggettiva di prova (Cass. 31251/2023). Nella specie, la decisione nel merito richiederebbe un’indagine tecnica sulla dinamica e sull’eziologia dei danni: attività preclusa all’Arbitro. Il ricorso è dichiarato inammissibile ex art. 11, comma 8, del Decreto.

Implicazioni pratiche

La decisione conferma il limite strutturale dell’Arbitro Assicurativo nelle liti R.C. Auto sull’an. Quando l’impresa contesta la compatibilità dei danni con la dinamica dichiarata — qui, due aree di danno non contigue a fronte di un unico urto descritto nel CAI — la controversia impone una ricostruzione tecnica dell’evento (compatibilità dei danni, posizione dei veicoli, violenza degli urti) che l’Arbitro non può compiere: il ricorso è inammissibile e la via effettiva resta quella giudiziaria, dove sono possibili consulenza cinematica e prove orali.

Sul piano operativo, la lezione è di calibrare la scelta della sede: modulo CAI a doppia firma e dichiarazione testimoniale possono non bastare quando l’impresa oppone una perizia sull’incompatibilità dei danni, perché il loro apprezzamento richiede comunque un accertamento tecnico. Conviene riservare all’Arbitro le controversie definibili sui documenti — quantum, clausole, gestione del sinistro — e rivolgersi al giudice ordinario quando il nodo è la stessa esistenza o la meccanica dell’urto. Da segnalare anche il ruolo solo sussidiario dell’art. 2054, comma 2, cod. civ.: non è una scorciatoia per ottenere il 50% quando la dinamica è contestata alla radice.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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