Frattura da infortunio e osteoporosi: se l’impresa non prova la causa preesistente, l’indennizzo è dovuto (Arbitro Assicurativo 422/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 422 dell’8 giugno 2026 (riunione del 21 maggio 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Francesco Alessandro Magni.

Il principio

Nella polizza infortuni, la riconducibilità dell’evento tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa e va provata dall’assicurato; la riconducibilità tra i “rischi non compresi” — qui la derivazione della lesione da una condizione patologica preesistente — è fatto impeditivo, e va provata dall’impresa (art. 2697 cod. civ.). Provato dall’assicurato l’infortunio (nella specie, riconosciuto dalla stessa impresa), il diniego regge solo se l’assicuratore dimostra che la patologia preesistente ha determinato la lesione. Un esame che, prima dell’infortunio, evidenzi mera osteopenia e un generico aumento del rischio di frattura — non un’osteoporosi conclamata, accertata solo dopo — non assolve tale onere, e l’indennizzo è dovuto.

Il fatto

La ricorrente, assicurata con polizza infortuni, riferiva che il 26 luglio 2024, a bordo di un’imbarcazione, a seguito di un’onda anomala impattava contro la vetroresina di prua, riportando una frattura della vertebra L2; veniva ricoverata e operata d’urgenza (vertebroplastica), con diagnosi di “frattura vertebrale post-traumatica del soma di L2”. L’impresa definiva il sinistro con esito negativo, riconducendo la frattura a una condizione di osteoporosi del rachide lombare, e confermava il diniego dopo il reclamo.

La ricorrente evidenziava di svolgere abitualmente attività sportive impegnative e di non essere affetta da osteoporosi grave, deducendo che i postumi derivavano dal trauma; il principio di osteoporosi sarebbe stato rilevato solo nel 2024, dopo l’infortunio. L’impresa, nelle controrepliche, eccepiva l’inammissibilità del ricorso ex art. 11, comma 8, del Decreto per la necessità di un accertamento medico-legale d’ufficio, precluso all’Arbitro. Una proposta transattiva formulata dal Collegio non veniva accettata.

La motivazione

Il Collegio muove dal riparto dell’onere della prova: il fatto costitutivo della pretesa è l’avverarsi del rischio descritto in polizza, che l’assicurato deve provare; la riconducibilità dell’evento tra i “rischi non compresi” è invece fatto impeditivo, che grava sull’assicuratore (Cass. 24273/2023; Cass. 25510/2021; Cass. 9205/2021; Cass. 1558/2018). Nella specie la ricorrente ha provato il fatto costitutivo — l’infortunio da onda anomala, del resto riconosciuto dalla stessa impresa.

Resta da valutare se l’impresa abbia provato il fatto impeditivo, ciòè che una condizione patologica preesistente abbia determinato la frattura. La documentazione non lo dimostra: l’esame radiologico del 14 novembre 2023, anteriore all’infortunio, indica “osteopenia” e un generico “rischio frattura aumentato”, mentre l’osteoporosi — malattia sistemica con marcata fragilità ossea — è stata accertata solo dopo l’infortunio (novembre 2024). Il Collegio distingue le due condizioni: l’osteopenia è una riduzione della densità ossea non sufficientemente grave da configurare osteoporosi, e il generico aumento del rischio non basta a dimostrare che la frattura sia stata provocata, in tutto o in parte, dalla condizione della ricorrente. L’impresa non ha quindi provato il fatto impeditivo: il diritto all’indennizzo, secondo le condizioni di polizza, è riconosciuto (oltre 200 euro a IVASS e 20 euro di rimborso).

Implicazioni pratiche

La decisione è centrale per il contenzioso sulle polizze infortuni quando l’impresa oppone una patologia preesistente. Il baricentro è l’onere della prova: provato l’infortunio, spetta all’assicuratore — non all’assicurato — dimostrare che la lesione dipende da una condizione preesistente. Un mero “rischio aumentato” o una diagnosi generica non bastano: serve la prova che quella specifica condizione ha determinato la lesione.

Utile anche la distinzione clinico-giuridica tra osteopenia e osteoporosi, e il rilievo del dato temporale: una diagnosi di osteoporosi successiva all’infortunio non prova la preesistenza. Per l’assistenza all’assicurato conviene ricostruire con precisione la cronologia degli esami (prima e dopo il trauma) e valorizzare la differenza tra una fragilità ossea lieve e una patologia conclamata: è su questo terreno probatorio, e non sul solo racconto del trauma, che si vince il diniego. La lettura si salda con la decisione n. 397/2026: l’una (397) liquida in misura proporzionale quando la concausa è provata; l’altra (422) riconosce l’intero quando la preesistenza resta indimostrata.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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