Premio più alto dopo l’uscita della compagnia dal ramo RC Auto: nessun obbligo di mantenere le vecchie condizioni (Arbitro Assicurativo 424/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 424 dell’8 giugno 2026 (riunione del 14 maggio 2026) — Presidente Giovanni Stella, Relatore Stefano Cherti.

Il principio

Le imprese godono di libertà tariffaria nella R.C. Auto, nel rispetto delle proprie basi tecniche (art. 35 CAP), dell’obbligo a contrarre secondo tariffe prestabilite (art. 132 CAP) e degli sconti obbligatori (art. 132-ter CAP), con il contrappeso del divieto di tacito rinnovo e del preavviso di scadenza (art. 170-bis CAP). Quando un’impresa decade dall’esercizio del ramo (art. 240 CAP) e ne gestisce i soli contratti in corso, l’assicurato non ha diritto a ottenere da un’altra impresa — ancorché del medesimo gruppo, ma soggetto giuridico distinto — un nuovo contratto alle stesse condizioni di quello estinto: non esiste un diritto soggettivo alla conservazione del premio precedente.

Il fatto

Il ricorrente era assicurato R.C. Auto con un’impresa del gruppo dell’impresa resistente, con polizza dal 18 giugno 2024 al 18 giugno 2025. Il 6 settembre 2024 quella impresa cessava l’esercizio del ramo R.C. Auto, limitandosi alla gestione dei contratti in essere; il 4 maggio 2025 informava il cliente che non gli avrebbe formulato un preventivo per la nuova annualità. Alla scadenza il ricorrente stipulava una nuova polizza con l’impresa resistente, a un premio maggiore rispetto al precedente.

Il ricorrente lamentava l’illegittimità del maggior premio, sostenendo che l’impresa resistente avrebbe dovuto conservare le condizioni precedenti, e chiedeva il “risarcimento della maggiorazione pagata” e l’indirizzamento verso un’agenzia che mantenesse le condizioni acquisite. L’impresa eccepiva l’assenza del previo reclamo (inviato ad altra compagnia) e il proprio difetto di legittimazione passiva, e comunque l’infondatezza nel merito.

La motivazione

Il Collegio — pur rilevando che il documento qualificato come “reclamo” risultava inviato ad altra impresa — ritiene di poter differire l’eccezione preliminare, stante le ulteriori lacune della posizione del ricorrente. Osserva, quale fatto notorio (Bollettino di vigilanza IVASS n. 9/2024), che l’impresa originaria è decaduta dall’esercizio del ramo 10 ai sensi dell’art. 240 CAP, con la conseguenza che essa “limita l’attività alla gestione dei contratti in corso e non assume nuovi affari”; e che la stessa aveva informato il cliente, con il preavviso ex art. 170-bis CAP, dell’impossibilità di formulare un’offerta per l’annualità successiva.

Non esistono disposizioni che limitino la libertà tariffaria delle imprese, libere di determinare il premio nel rispetto delle proprie basi tecniche (art. 35 CAP), dell’obbligo a contrarre secondo tariffe prestabilite (art. 132 CAP) e degli sconti obbligatori (art. 132-ter CAP); tale libertà è controbilanciata dal divieto di tacito rinnovo e dal preavviso di scadenza (art. 170-bis CAP), che consente al cliente di cercare una polizza più conveniente. Le due imprese, ancorché dello stesso gruppo, sono soggetti giuridici distinti, ciascuno con propria tariffa; non vi è alcun obbligo di garantire le condizioni applicate da un’altra impresa a seguito della sua dismissione, né un diritto soggettivo a un nuovo rapporto alle medesime condizioni di quello estinto. Il ricorso non è accolto.

Implicazioni pratiche

La decisione è utile per il contenzioso su aumenti di premio e cessazioni di ramo. Il punto fermo è che l’appartenenza a uno stesso gruppo non crea continuità tariffaria: quando una compagnia esce dal ramo R.C. Auto, un’altra del gruppo che raccolga il cliente applica la propria tariffa, e l’assicurato non può pretendere il premio precedente. La libertà tariffaria è ampia, temperata non dalla stabilità del prezzo ma dal preavviso di scadenza, che serve proprio a mettere il cliente in condizione di confrontare il mercato.

Sul piano operativo, ricevuto il preavviso ex art. 170-bis CAP — a maggior ragione se segnala che la compagnia non rinnoverà — conviene attivarsi per tempo raccogliendo preventivi da più imprese, valorizzando l’attestato di rischio e la classe di merito maturata (che resta un asset trasferibile). Contestare l’aumento come “illegittimo” verso la nuova compagnia, di regola, non ha fondamento: non c’è un diritto alla conservazione delle condizioni di un contratto ormai estinto.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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