Spese d’albergo per il guasto dell’auto: è assistenza post-vendita, non assicurazione — l’Arbitro è incompetente (Arbitro Assicurativo 442/2026)
Arbitro Assicurativo, decisione n. 442 del 9 giugno 2026 (riunione del 7 maggio 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Maria Annunziata Astone.
Il principio
L’Arbitro Assicurativo conosce solo le controversie derivanti da un contratto di assicurazione o comunque da un “prodotto assicurativo” emesso nell’esercizio dell’attività assicurativa (art. 3 del d.m. n. 215/2024; art. 1882 cod. civ.). Un servizio di assistenza post-vendita — soccorso stradale, auto sostitutiva, servizi accessori — erogato nell’ambito di una garanzia convenzionale dalla casa automobilistica tramite una società di servizi non è attività assicurativa (art. 346 CAP; art. 5 Reg. ISVAP n. 29/2009), difettando gli elementi tipici del rapporto assicurativo (comunione dei rischi, corrispettivo su basi tecnico-attuariali). La relativa controversia esula dalla competenza per materia dell’Arbitro, che dichiara il ricorso inammissibile.
Il fatto
A seguito del guasto della propria autovettura (22 dicembre 2024), la ricorrente contattava il servizio di assistenza garantito dalla società venditrice del veicolo; autorizzata dal call center, raggiungeva in taxi una struttura alberghiera, anticipando le spese. Chiedeva poi il rimborso di 50 euro per il taxi e 500 euro per l’albergo. L’impresa rimborsava il taxi ma negava le spese alberghiere, precisando che la vicenda non nasceva da un contratto assicurativo, bensì da un contratto di servizio tra la casa automobilistica e una società di servizi, nell’ambito di una garanzia convenzionale post-vendita.
La ricorrente insisteva per il rimborso delle spese alberghiere. L’impresa eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per incompetenza dell’Arbitro e per carenza di legittimazione passiva, trattandosi di un servizio di assistenza riconducibile al rapporto tra la casa automobilistica e la società di servizi, e nel merito contestava la fondatezza della domanda.
La motivazione
Il Collegio accoglie l’eccezione di incompetenza per materia. Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 4, del Decreto, sono rimesse all’Arbitro le controversie derivanti da un contratto di assicurazione e relative ai “prodotti assicurativi”, ciòè i contratti emessi da imprese nell’esercizio dei rami vita o danni (art. 1, comma 1, lett. ss, CAP), inclusa l’attività di assunzione e gestione dei rischi (art. 1, comma 1, lett. c, CAP). Il contratto di assicurazione ex art. 1882 cod. civ. presuppone la tecnica assicurativa — comunione dei rischi, accantonamento del premio puro, calcolo del rischio (Cass. 21022/2024).
Nella specie si è in presenza di un servizio di assistenza post-vendita, riconducibile al rapporto tra la società di servizi e la casa automobilistica, che eroga prestazioni quali soccorso stradale, trasporto e servizi accessori: non integra la fattispecie dell’art. 1882 cod. civ. né è inquadrabile tra i prodotti assicurativi. Lo conferma l’art. 346 CAP, per cui non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione e di assistenza a clienti; e l’art. 5, comma 4, Reg. ISVAP n. 29/2009, per cui non sono attività assicurativa le prestazioni di assistenza offerte dal venditore ai propri clienti in assenza degli elementi tipici del rapporto assicurativo (comunione dei rischi, corrispettivo su basi tecnico-attuariali). La controversia esula quindi dalla competenza dell’Arbitro, attenendo a un contratto di servizi; l’accoglimento dell’eccezione assorbe l’altra. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Implicazioni pratiche
La decisione traccia il confine di competenza dell’Arbitro Assicurativo: solo ciò che nasce da un contratto di assicurazione o da un prodotto assicurativo. Le garanzie di assistenza post-vendita legate all’acquisto di un’auto — soccorso, veicolo sostitutivo, e simili — sono contratti di servizio, non assicurazioni, quando manca la tecnica attuariale: le relative liti non si portano davanti all’Arbitro.
Per l’assistenza al cliente la lezione è di qualificare correttamente il rapporto prima di scegliere la sede: se la prestazione è erogata da una società di servizi per conto della casa automobilistica nell’ambito della garanzia post-vendita, la controparte contrattuale è quella, e il rimedio va cercato sul terreno del contratto di servizi (o della tutela del consumatore), non presso l’Arbitro Assicurativo. Sbagliare sede significa vedersi dichiarare il ricorso inammissibile per incompetenza, con perdita di tempo e di eventuali termini.
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