Risarcimento diretto RC Auto: in fase stragiudiziale il danneggiato deve rivolgersi solo alla propria compagnia (Arbitro Assicurativo 425/2026)
Arbitro Assicurativo, decisione n. 425 dell’8 giugno 2026 (riunione del 14 maggio 2026) — Presidente Giovanni Stella, Relatore Enrico Camilleri.
Il principio
L’art. 149 CAP sul risarcimento diretto va letto diversamente a seconda della fase. Sul piano giudiziale, per l’interpretazione costituzionalmente orientata (Corte Cost. 180/2009), le azioni sono alternative: al danneggiato resta la tutela ordinaria contro il responsabile civile e la sua impresa. Sul piano stragiudiziale, invece, il comma 1 dell’art. 149 è cogente: nei sinistri che rientrano nel risarcimento diretto il danneggiato deve rivolgere la richiesta alla propria impresa. Poiché il procedimento davanti all’Arbitro Assicurativo è uno strumento di risoluzione stragiudiziale, il ricorso — previo reclamo alla propria impresa gestionaria — va promosso contro quest’ultima, non contro l’impresa del responsabile civile. È inoltre inammissibile il ricorso rivolto a un intermediario estraneo, privo di rapporto contrattuale con il ricorrente e destinatario per errore della notifica (art. 9, comma 1, lett. d e g, del d.m. n. 215/2024).
Il fatto
A seguito di un sinistro (1° dicembre 2025) tra la propria auto in sosta e un’altra assicurata presso l’impresa convenuta, con CAI a doppia firma e riconoscimento di responsabilità della controparte, il ricorrente sceglieva la procedura ordinaria, rivolgendo la richiesta all’impresa del responsabile civile anziché alla propria (ex art. 149 CAP), perché la propria polizza gli imponeva la riparazione presso centri convenzionati, pena uno scoperto. Sia l’impresa del responsabile sia un intermediario respingevano la richiesta, richiamando l’obbligo di rivolgersi alla propria impresa.
Il ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto di rivolgersi direttamente all’impresa del danneggiante, sostenendo l’alternatività (non esclusività) del sistema degli artt. 144, 148 e 149 CAP. L’impresa ribadiva l’operatività esclusiva dell’art. 149 CAP. L’intermediario eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la notifica avvenuta per errore (omonimia o PEC errata) e non avendo mai avuto rapporti con il ricorrente.
La motivazione
Il Collegio accoglie l’eccezione dell’intermediario: non contestata l’assenza di un rapporto contrattuale e la notifica per errore, ricorrono gli elementi dell’art. 9, comma 1, lett. d) e g), del Decreto (ricorso da soggetto non legittimato o privo dell’esatta individuazione dell’intermediario), tanto più che il reclamo era stato inviato a un diverso indirizzo PEC; manca inoltre il previo reclamo verso l’intermediario convenuto (art. 8, comma 1). Il ricorso nei suoi confronti è dichiarato inammissibile.
Nel merito, incontroversi i presupposti del risarcimento diretto, il Collegio distingue due piani. Sul versante giudiziale, la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 149 CAP (Corte Cost. 441/2008 e 180/2009) mantiene l’alternatività delle azioni: resta al danneggiato la tutela tradizionale contro il responsabile civile e la sua impresa. Ma il fondamento della procedura di risarcimento diretto — promuovere la concorrenza creando un rapporto diretto tra impresa e cliente (art. 149, comma 3, CAP; CARD ex art. 13 d.P.R. n. 254/2006) — ne rivela, sul piano stragiudiziale, la portata cogente: consentire all’assicurato di rivolgersi già in fase stragiudiziale all’impresa del danneggiante frustrerebbe l’assetto organizzativo (mandati CARD) e le clausole di risarcimento diretto che gli hanno permesso un premio ridotto (factum proprium). Poiché il procedimento davanti all’Arbitro è strumento stragiudiziale, l’art. 149, comma 1, CAP impone di interloquire con la propria impresa: lo confermano la relazione illustrativa alle disposizioni attuative del Decreto e la Guida dell’Arbitro (“il ricorso deve essere promosso nei confronti della tua impresa”). Il ricorso non è accolto quanto alle domande verso l’impresa, ed è inammissibile verso l’intermediario.
Implicazioni pratiche
La decisione è di rilievo sistematico per la R.C. Auto: fissa un confine netto tra ciò che il danneggiato può fare in giudizio e ciò che può fare in sede stragiudiziale. In tribunale l’azione contro l’impresa del responsabile resta possibile; ma in sede stragiudiziale — e quindi anche davanti all’Arbitro Assicurativo — nei sinistri da risarcimento diretto la richiesta va indirizzata alla propria compagnia. Chi voglia contestare le condizioni della propria polizza (ad esempio l’obbligo di officina convenzionata) non può aggirarle rivolgendosi all’assicuratore altrui.
Sul piano operativo, per un ricorso all’Arbitro in materia di RCA con risarcimento diretto occorre: presentare il reclamo alla propria impresa gestionaria e promuovere il ricorso contro di essa, non contro la compagnia del responsabile; e curare l’esatta individuazione dei soggetti e degli indirizzi PEC, perché una notifica errata a un intermediario estraneo comporta l’inammissibilità. Se il vero obiettivo è contestare clausole della propria polizza sfavorevoli, la strada è agire su quel rapporto, non spostarlo sull’impresa antagonista.
Provvedimento integrale:
Nota della Redazione
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