Le spese di assicurazione collegate alla concessione del credito rientrano nel calcolo del TEG (Cass. civ. Sez. 1 n. 17577 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo o di finanziamento, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, quarto comma, cod. pen. È sufficiente che tali spese risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto in caso di contestualità tra la spesa assicurativa e l’erogazione del mutuo. Non rileva che le rilevazioni del TEGM non includano i costi assicurativi, poiché la circostanza incide solo sulla verifica di conformità dei decreti ministeriali alla legge, non già sull’obbligo di considerare tutti i costi imposti dall’art. 644 cod. pen. L’improprio riferimento al TAEG nell’atto introduttivo non inficia la domanda ove i calcoli siano stati correttamente effettuati secondo la formula del TEG.
Il Fatto
Un soggetto conveniva in giudizio una società finanziaria per sentire accertare la natura usuraria di un finanziamento, chiedendo la restituzione degli interessi corrisposti in eccesso. Il Giudice di pace accoglieva la domanda, condannando la società alla restituzione di quanto versato a titolo di interessi, ritenendo il tasso originario usurario per l’omessa inclusione nel calcolo del TEG di tutti i costi dovuti per legge, tra cui le spese assicurative.
La società proponeva appello, ma il Tribunale confermava la decisione, affermando il principio secondo cui le spese assicurative sostenute dal mutuatario per ottenere il credito devono essere conteggiate ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Avverso tale sentenza, la società ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione degli artt. 1815, secondo comma, cod. civ. e art. 2 legge n. 108/1996 per l’asserita disomogeneità del raffronto tra il TEG del singolo rapporto e il TEGM. Il motivo è ritenuto infondato: il Tribunale ha correttamente utilizzato il TEG quale unico indice rilevante, superando l’improprio riferimento al TAEG contenuto nell’atto introduttivo, che costituiva una mera imprecisione non incidente sulla correttezza dei calcoli effettuati nella consulenza tecnica di parte.
Quanto al merito, la Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, ai fini della valutazione della natura usuraria, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione collegate alla concessione del credito, in conformità alla definizione della fattispecie usuraria di cui all’art. 644, quarto comma, cod. pen., che impone di tener conto di commissioni, remunerazioni e spese, escluse quelle per imposte e tasse. Il collegamento deve ritenersi dimostrato con ogni mezzo di prova ed è presunto in caso di contestualità tra la stipulazione della polizza e l’erogazione del finanziamento.
La Corte chiarisce che non ha rilievo la mancata inclusione dei costi assicurativi nelle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del TEGM del 2006. Sul punto, richiamando le Sezioni Unite n. 16303/2018, afferma che l’eventuale omissione di una voce, che secondo l’art. 644 cod. pen. dovrebbe essere inclusa, rileva solo ai fini della verifica di conformità dei decreti ministeriali alla legge, e non incide sull’obbligo del giudice di considerare tutti i fattori imposti dalla legge nel raffronto con il tasso soglia.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per novità della censura, non risultando alcuna traccia della questione nella sentenza impugnata. La Corte rammenta l’onere della parte ricorrente di allegare l’avvenuta deduzione della questione nei gradi di merito e di indicare il specifico atto processuale, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese e declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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