Rottura accidentale delle tubature: l’usura non esclude la garanzia, e non serve il bagnamento visibile (Arbitro Assicurativo 454/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 454 del 12 giugno 2026 (riunione del 14 maggio 2026) — Presidente Giovanni Stella, Relatore Enrico Camilleri.

Il principio

Nella garanzia “acqua condotta”, l’evento assicurato è la fuoriuscita d’acqua da rottura accidentale degli impianti idrici: secondo il tenore letterale della clausola non è richiesto che il danno si estrinsechi in un “bagnamento” visibile alle pareti o all’immobile. Il carattere “accidentale” della rottura è incompatibile con i soli fatti dolosi, non con quelli colposi: l’usura della tubazione non elide di per sé l’accidentalità. L’usura può valere come causa di esclusione solo se il contratto la prevede espressamente come delimitazione di quel rischio; in mancanza, provata dall’assicurato la fuoriuscita da rottura accidentale (art. 2697 cod. civ.), spetta all’impresa dimostrare l’operatività di un’esclusione, e la sola usura non basta.

Il fatto

Il ricorrente contestava il diniego dell’impresa relativo a un sinistro da perdita d’acqua, a suo dire coperto dalla polizza per danni da rottura accidentale di impianti idrici (garanzie “Acqua Condotta”, art. 1.2, e “Ricerca e Riparazione del guasto”, art. 1.8 CGA). L’impresa aveva negato l’indennizzo imputando la rottura all’usura dell’impianto; il ricorrente denunciava che il testo di polizza non prevedeva esclusioni per vetustà o usura, che il diniego era privo di accertamenti tecnici, e che si era trattato della rottura di due condutture distinte in aree diverse dell’abitazione.

L’impresa eccepiva l’inammissibilità del ricorso ex art. 11, comma 8, del Decreto (necessità di accertamenti tecnici) e, nel merito, la non operatività della garanzia: l’art. 1.8 presupporrebbe un danno da “acqua condotta” indennizzabile (danni da spargimento d’acqua), qui assente non essendovi bagnamento; e la presenza di perdite in più punti indicherebbe un’usura avanzata, tale da escludere l’accidentalità. Offriva 200 euro a titolo di liberalità. Il ricorrente ribatteva che l’accidentalità esclude solo il dolo, non la colpa o i difetti di manutenzione, e che l’onere di provare una causa di esclusione grava sull’impresa (art. 2697 cod. civ.).

La motivazione

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare: nel procedimento vale il principio del giudice peritus peritorum, senza automatismo tra natura tecnica della questione e necessità di consulenza (Cass. 13603/2024); la controversia è di interpretazione del contratto (Cass. 25768/2023) e la documentazione è sufficiente. Nel merito, tra gli artt. 1.2 e 1.8 CGA vi è un rapporto di principale a secondaria: l’art. 1.2 dichiara indennizzabili i danni materiali da fuoriuscita d’acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti; l’art. 1.8 vi aggiunge, in via ancillare, il rimborso delle spese di ricerca e riparazione. L’evento assicurato è dunque la mera fuoriuscita d’acqua da rottura accidentale, senza che occorra un’estrinsecazione visibile (il “bagnamento”), come conferma l’interpretazione letterale (Cass. 29161/2024) e, in subordine, i canoni della comune intenzione e della buona fede (artt. 1362, 1363, 1366 cod. civ.); interpretare diversamente ridurrebbe surrettiziamente il rischio assicurato, alterando la causa del contratto.

Provata dal ricorrente, con documentazione anche fotografica, la rottura e le riparazioni necessarie, l’impresa non ha fornito prova contraria. Quanto all’usura eccepita: l’accidentalità è incompatibile con i soli fatti dolosi, non con quelli colposi (Cass. 18320/2023; Cass. 23762/2022; Cass. 20305/2019), sicché l’usura — pure da escludere nella specie — non eliderebbe l’accidentalità. Inoltre il contratto non prevede l’usura come causa di esclusione per l’acqua condotta: l’art. 3.1 CGA la valorizza solo per i danni da scoppio, e l’art. 1.3 (“Fenomeni elettrici”) — non sottoscritto — la richiama in altra categoria di rischi. L’eccezione di merito è infondata. Il Collegio accoglie il ricorso: 2.289 euro al netto dell’eventuale franchigia, oltre interessi dal reclamo, 200 euro a IVASS e 20 euro di rimborso.

Implicazioni pratiche

La decisione è di sicuro interesse per il contenzioso sulle garanzie “acqua condotta”. Due i chiarimenti forti. Il primo: l’evento coperto è la fuoriuscita d’acqua da rottura accidentale, e non serve un danno da bagnamento visibile — una perdita occulta su tubazioni sottotraccia o interrate è indennizzabile, comprese le opere necessarie a individuare e riparare il guasto. Il secondo: l’“accidentalità” esclude solo il dolo, non la colpa né l’usura; l’impresa non può negare l’indennizzo evocando genericamente la vetustà dell’impianto.

Decisivo il riparto dell’onere della prova: provata la rottura accidentale e le riparazioni, spetta all’impresa dimostrare l’operatività di una specifica causa di esclusione — che deve essere prevista dal contratto per quel rischio. La sola usura, se non contemplata come esclusione della garanzia “acqua condotta”, non basta. Per l’assistenza all’assicurato la strategia è leggere con attenzione dove il contratto colloca l’usura (spesso solo per scoppio o fenomeni elettrici), documentare la rottura e le spese, e contestare i dinieghi fondati su meri “indizi di usura” privi di accertamento tecnico e di base contrattuale.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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