Sinistro contestato: con perizie concordi sull’urto, l’onere della prova liberatoria grava sul tamponante (Arbitro Assicurativo 489/2026)
Arbitro Assicurativo, decisione n. 489 del 16 giugno 2026 (riunione del 21 maggio 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Giovanni Stella.
Il principio
Nel sistema del risarcimento diretto (artt. 149 e 150 CAP; d.P.R. n. 254/2006; CARD), l’assicurato ritenuto responsabile che contesti il sinistro “fantasma” e chieda la derubricazione con eliminazione del malus deve fornire la prova liberatoria. Quando lo scambio documentale tra le imprese si è concluso con perizie su entrambi i veicoli — anche di riscontro disposta dall’impresa Debitrice — che confermano il contatto tra i mezzi e la compatibilità dei danni, le sole fotografie prodotte dall’assicurato non bastano a contrastarle nei limiti dell’istruttoria documentale (art. 3, comma 3, del d.m. n. 215/2024). Accertato l’urto da tergo, opera la presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza a carico del tamponante, che grava costui dell’onere della prova liberatoria (in deroga alla pari responsabilità dell’art. 2054, comma 2, cod. civ.).
Il fatto
Il ricorrente esponeva che il 16 aprile 2025 il veicolo che lo precedeva si era fermato improvvisamente, affermando di essere stato tamponato; negava però qualsiasi impatto tra i due mezzi. Contestato il sinistro alla propria impresa e prodotte fotografie scattate quel giorno, apprendeva poi che l’impresa resistente gli aveva attribuito la totale responsabilità; realizzava inoltre che le foto trasmesse non erano state acquisite. Chiedeva la derubricazione del sinistro e il risarcimento di 1.000 euro per il tempo dedicato alla gestione della controversia.
L’impresa, nel ruolo di “Debitrice”, precisava che nello scambio documentale la compagnia di controparte aveva fornito denuncia, testimonianza e perizie sui due veicoli, volte a provare la compatibilità dei danni; di aver disposto una propria perizia di riscontro, dalla quale sarebbe emerso l’urto tra i veicoli; e di aver segnalato la possibilità di ripristinare la classe di merito tramite il riscatto del sinistro presso la CONSAP. Chiedeva il rigetto del ricorso.
La motivazione
Il Collegio richiama il quadro del risarcimento diretto (artt. 149-150 CAP, d.P.R. n. 254/2006, CARD) e, con riferimento ai “sinistri fantasma”, l’art. 134, comma 4-ter, CAP, l’art. 5 del d.P.R. n. 254/2006 e la lettera IVASS del 4 luglio 2012 sugli obblighi dell’impresa Debitrice in presenza di disconoscimento del sinistro. Passa poi a verificare, sulla base della documentazione, se il tamponamento sia avvenuto e se sussista la responsabilità ex art. 2054, comma 1, cod. civ. Le perizie della “Gestionaria” su entrambi i veicoli descrivono danni compatibili per ubicazione, entità e tipologia; la perizia di riscontro della “Debitrice”, pur manifestando dubbi sull’entità del danno di controparte, riscontra “quote d’urto coincidenti” e conclude che la griglia rotta del paraurti anteriore confermerebbe il contatto con urto a compressione.
A tali risultanze il ricorrente contrappone solo le proprie fotografie e la contestazione dell’attendibilità del testimone di controparte (elemento peraltro accessorio). Nei limiti dei poteri istruttori documentali (art. 3, comma 3, del Decreto), il Collegio ritiene che quelle foto non siano idonee a contrastare le perizie concordi sull’avvenuto contatto. Accertato l’urto da tergo, applica il principio consolidato per cui opera la presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza a carico del tamponante, in deroga alla pari responsabilità (Cass. 3398/2023; 5760/2022; 18708/2021): prova liberatoria non fornita dal ricorrente, che anzi negava l’evento. La domanda di annullamento del malus non è accolta; resta assorbita quella di 1.000 euro, priva peraltro di prova su an e quantum. Il Collegio non accoglie il ricorso.
Implicazioni pratiche
La decisione è istruttiva sul contenzioso dei “sinistri fantasma” e sul malus applicato all’assicurato Debitore. Il punto qualificante è probatorio: chi disconosce il tamponamento e chiede la derubricazione deve fornire la prova liberatoria, tanto più quando lo scambio documentale ha prodotto perizie concordi — inclusa quella disposta dalla sua stessa impresa — sul contatto tra i veicoli. In un procedimento esclusivamente documentale, le fotografie di parte, da sole, non bastano a smontare quel quadro.
Sul piano operativo, all’assicurato che intenda contestare un sinistro conviene attivarsi presto e per iscritto, sollecitando l’impresa Debitrice ad avviare i controlli antifrode secondo la lettera IVASS del 2012, e procurarsi riscontri oggettivi contestuali all’evento (non solo foto, ma elementi tecnici verificabili). La presunzione a carico del tamponante rende decisivo, in caso di urto da tergo accertato, poter dimostrare una causa non imputabile: in mancanza, il malus resta e la via effettiva può essere il riscatto del sinistro presso la CONSAP.
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