Danno da fauna selvatica: onere del conducente di provare l’intera dinamica del sinistro (Cass. civ. Sez. 3 n. 11651 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per danni cagionati da fauna selvatica ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., la norma non configura una presunzione di colpa dell’animale, bensì un criterio di imputazione oggettiva della responsabilità in capo al proprietario o a chi se ne serve. Il conducente e/o il proprietario del veicolo danneggiato, che agisca contro l’ente proprietario dell’animale, è onerato della allegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell’incidente, comprensiva sia del comportamento dell’animale sia della condotta di guida, nella loro reciproca correlazione. Solo tale prova consente di ritenere l’evento causalmente riconducibile, in via esclusiva o concorrente, al comportamento dell’animale e di superare la presunzione di cui all’art. 2054, primo comma, cod. civ.. In mancanza, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, nemmeno parziale.
Il Fatto
Un conducente conveniva in giudizio la Regione per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito dell’impatto con un capriolo. Il giudice di pace accoglieva integralmente la domanda, condannando l’ente al pagamento di una somma. In sede di appello, il Tribunale riformava parzialmente la decisione, riconoscendo il diritto al risarcimento ma riducendolo della metà, in applicazione della presunzione di pari concorso di colpa prevista dall’art. 2054 cod. civ..
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, richiamando le recenti pronunce nn. 2526 e 2528 del 2026, compie un’opera di sistemazione della materia, superando il precedente orientamento. Si chiarisce che il rapporto tra art. 2052 cod. civ. e art. 2054 cod. civ. non va inteso come un concorso tra presunzioni: la prima norma prevede solo un criterio di imputazione oggettiva, mentre la seconda stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente.
Ne deriva che l’onere del danneggiato non si limita alla mera allegazione della collisione con l’animale, ma richiede la dimostrazione positiva e completa della dinamica del sinistro, tale da ricondurre l’evento al comportamento dell’animale ed escludere la rilevanza causale della condotta di guida. La valutazione sull’eventuale concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ. è comunque rimessa al giudice, anche d’ufficio.
Nel caso di specie, la Corte ritiene corretta la decisione del Tribunale che aveva negato l’integrale ristoro per difetto di prova sulla condotta di guida, osservando che le censure del ricorrente mirano a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, attività inammissibile in sede di legittimità. La mancata ammissione della prova testimoniale risulta altresì inammissibile, per non aver il ricorrente riproposto specificamente la richiesta al giudice di prime cure in sede di precisazione delle conclusioni.
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Nota della Redazione
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