Differimento della pena per motivi di salute: non basta “consegnare” la terapia, va accertata la sua effettiva somministrabilità (Cass. pen. 430/2026)

Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 430 del 7 gennaio 2026 (R.G.N. 24585/2025) — Presidente Michele Romano, Relatore Carlo Renoldi

Il principio di diritto

Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per gravi motivi di salute (art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen.) non richiede un’incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma postula che l’infermità comporti un serio pericolo di vita o l’impossibilità di adeguate cure in ambito carcerario, o comunque che l’espiazione, per le sofferenze aggiuntive ed eccessive che ne derivano, avvenga in contrasto con il diritto alla salute e con il senso di umanità. Il giudice deve bilanciare la pericolosità del detenuto con le sue condizioni complessive di salute, valutando non solo l’astratta idoneità dei presìdi sanitari disponibili, ma anche la concreta adeguatezza delle cure che nella situazione specifica sia possibile assicurare: l’omessa valutazione di una circostanza potenzialmente decisiva rende viziata la motivazione.

Il fatto

Un detenuto, in espiazione di venti anni di reclusione per gravi reati aggravati dal metodo mafioso, aveva chiesto il differimento della pena per motivi di salute (anche nelle forme della detenzione domiciliare). Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l’istanza; la Prima Sezione penale della Cassazione aveva però annullato quel primo diniego, rilevando che il giudice non aveva valutato la sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) di grado “molto severo”, il cui trattamento indispensabile è il dispositivo C-PAP.

In sede di rinvio il Tribunale di sorveglianza ha nuovamente rigettato l’istanza, disponendo il trasferimento in un istituto dotato di “Servizio di assistenza intensiva” (S.A.I.) e ritenendo la situazione compatibile con il carcere perché al detenuto veniva “consegnata” la terapia farmacologica e ventilatoria mediante la prescritta C-PAP. La difesa ha lamentato che il giudice aveva accertato la mera consegna del dispositivo, non la sua effettiva somministrazione: la pneumologa aveva infatti riferito l’impossibilità materiale di collegare il respiratore portatile alla presa elettrica.

La motivazione

La Corte ribadisce i presupposti del differimento facoltativo per motivi di salute e sottolinea che il giudice deve compiere un bilanciamento tra esigenze di sicurezza e condizioni di salute, valutando sia l’astratta idoneità dei presìdi sanitari e terapeutici disponibili, sia la concreta adeguatezza della cura e assistenza effettivamente assicurabili al detenuto, comprese le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico.

Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata non offre una rassicurante indicazione sull’effettiva possibilità di utilizzare il respiratore, a fronte della difficoltà tecnica di collegarlo all’impianto elettrico segnalata nel ricorso e nella nota della pneumologa. Non essendosi il Tribunale confrontato con una circostanza potenzialmente decisiva, la cui omessa valutazione ridonda sulla tenuta del provvedimento, la motivazione deve ritenersi viziata.

Implicazioni pratiche

La pronuncia sposta l’attenzione dalla dotazione formale del presidio alla sua concreta erogabilità: nel giudizio sul differimento per motivi di salute non basta che la struttura “abbia” o “consegni” la terapia, occorre che questa sia effettivamente somministrabile. Per la difesa del detenuto malato diventa decisivo documentare gli ostacoli materiali alla cura (qui, l’alimentazione elettrica del dispositivo salvavita); il giudice del rinvio è tenuto a verificarli in concreto, pena l’annullamento per vizio di motivazione.

Il ricorso è stato accolto e l’ordinanza annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio sull’effettiva idoneità dei presìdi sanitari a garantire la gestione della patologia.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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