Delega di firma dell’accertamento: il limite di valore si misura sulle sole imposte, non su sanzioni e accessori (Cass. trib. 651/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 651 del 12 gennaio 2026 (R.G.N. 10240/2022) — Presidente Roberta Crucitti, Relatore Gian Paolo Macagno.
Il principio di diritto
“L’avviso di accertamento relativo ad imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sottoscritto da parte di un funzionario delegato dal capo dell’ufficio, è nullo, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi richiama implicitamente il citato art. 42, se il contenuto della delega di firma, emessa dal capo dell’ufficio in via generale, non è stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto, in relazione al limite quantitativo in essa determinato; tuttavia tale limite, indicato senza specificazioni, va riferito all’importo delle imposte recuperate, senza che rilevino sanzioni ed accessori, fatta salva l’ipotesi di atti relativi alla esclusiva irrogazione di sanzioni, il cui valore è costituito dalla somma di queste: il dato è ricavabile dal sistema, se solo si pone mente alle norme processuali — nella specie l’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, richiamato dall’art. 4-bis e dall’abrogato art. 17-bis del medesimo decreto — che indicano, a vari fini, il criterio da seguire per la determinazione del valore delle controversie”.
Il fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al titolare di un’autoscuola due avvisi di accertamento, con cui, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d) e dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, ricostruiva induttivamente il reddito d’impresa, determinando maggiori ricavi per gli anni 2013 e 2014. Il contribuente impugnava gli atti eccependo, per quanto qui rileva, la nullità per difetto di legittimazione del sottoscrittore — un funzionario delegato che avrebbe firmato oltre il limite di valore della delega — e l’insussistenza della pretesa. La Commissione tributaria provinciale di Catania rigettava i ricorsi riuniti; la Commissione regionale rigettava l’appello. Il contribuente ricorreva in Cassazione con tre motivi.
La motivazione
La Corte esamina in via prioritaria il terzo motivo (omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione del sottoscrittore) e lo rigetta: ad integrare l’omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione, occorrendo la totale pretermissione del provvedimento indispensabile; qui vi era un rigetto implicito dell’eccezione, non una sua omissione.
Il primo motivo, sul superamento del limite quantitativo della delega, è ammissibile ma infondato. La Corte ricorda che l’avviso sottoscritto dal delegato oltre il contenuto della delega è nullo (Cass. n. 32386/2022); precisa però che il limite di valore, indicato senza specificazioni, si riferisce all’importo delle sole imposte recuperate, non a sanzioni e accessori, come si ricava dai criteri di determinazione del valore delle controversie (art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992). Da qui l’enunciazione del principio di diritto sopra riportato.
Il secondo motivo è invece fondato. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo — analitico-induttivo o induttivo puro — deve tener conto dei costi forfettari presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato, affinché il meccanismo presuntivo rispetti il principio di capacità contributiva (Cass. n. 16168/2025). La Commissione regionale non vi si era conformata: in assenza di documentazione di costi specifici da parte del contribuente, non ne aveva riconosciuto alcuno, neppure in via forfettaria.
Implicazioni pratiche
Due indicazioni operative. Sulla delega di firma: il limite di valore va calcolato sul tributo, al netto di sanzioni e interessi; contestare la validità dell’atto sommando imposte, sanzioni e accessori per superare la soglia della delega non è, di per sé, argomento idoneo. Sull’accertamento induttivo: anche quando il contribuente non documenti costi specifici, il giudice deve riconoscere una quota di costi forfettari; un reddito ricostruito sui soli ricavi presunti, senza alcuna deduzione, è censurabile. Esito: rigettati il primo e il terzo motivo, accolto il secondo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia — Sezione Staccata di Catania, in diversa composizione.
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