Intimazione di pagamento non impugnata: la pretesa si cristallizza e preclude l’eccezione di prescrizione anteriore (Cass. 1043/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 1043 del 19 gennaio 2026 (R.G.N. 6858/2024) — Presidente Roberta Crucitti, Relatrice Daniela Marconi.

Il principio di diritto

In tema di riscossione, l’intimazione di pagamento — atto equiparato all’avviso di mora e autonomamente impugnabile ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 — se non opposta nei termini decadenziali cristallizza la pretesa e preclude al contribuente di far valere la prescrizione del credito maturata anteriormente alla notifica dell’atto prodromico rimasto incontestato. Per tale atto non opera la nullità per difetto o incertezza della sottoscrizione o dell’attribuzione del funzionario, riservata dall’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 al solo avviso di accertamento, valendo la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo titolare del potere; ed è rituale la costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche nel giudizio tributario di merito, a mezzo di avvocati del libero foro, senza speciali oneri di documentazione del potere di rappresentanza.

Il fatto

Un contribuente impugnava l’intimazione di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione il 24 maggio 2019, relativa a diverse cartelle, tra cui quelle per l’ICI delle annualità dal 2001 al 2008, deducendo il difetto di attribuzione del funzionario firmatario, l’irritualità delle notifiche degli atti prodromici e l’intervenuta prescrizione o decadenza. La CTP di Benevento, esteso il contraddittorio all’Agenzia delle Entrate e al Comune, rigettava il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania respingeva l’appello. Il contribuente ricorre per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune restano intimati.

La motivazione

Il primo motivo è parzialmente fondato. Sul piano probatorio, le Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 5792 del 2024) distinguono il travisamento del contenuto oggettivo della prova — svista sul fatto probatorio in sé, rimediabile con la revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. — dall’erronea lettura del fatto probatorio controverso, deducibile ex art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. La deduzione dell’inesistenza in atti del documento relativo all’intimazione del 12 maggio 2010, mai sollevata nel merito, integra un errore revocatorio non deducibile in cassazione ed è inammissibile; è invece fondata la censura sull’erronea valutazione del documento del 3 aprile 2015, riferito al solo IRPEF ma considerato dai giudici idoneo a interrompere la prescrizione dell’ICI (art. 360, n. 5). Sul profilo di diritto, la Corte ribadisce che la definitività derivante dalla mancata impugnazione dell’atto impositivo o della cartella cristallizza la pretesa e preclude di eccepire la prescrizione anteriormente maturata (Cass. n. 37259 del 2021; n. 6436 del 2025; n. 20476 del 2025), risultando inconferente il richiamo alle Sezioni Unite n. 23397 del 2016 e all’art. 2953 cod. civ., relativi al diverso caso dell’atto di accertamento definitivo.

Il secondo motivo è infondato: la costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di avvocati del libero foro è legittima anche nel giudizio tributario di merito (Cass., S.U., n. 30008 del 2019; Cass. n. 31241 del 2019, n. 24967 del 2022, n. 28199 del 2024, n. 10661 del 2025); la convenzione con l’Avvocatura dello Stato non riserva a questa il patrocinio dell’ente, che non ha oneri di documentazione del potere ulteriori rispetto alla procura alle liti.

Il terzo motivo è infondato: per l’intimazione di pagamento, equiparata all’avviso di mora, non opera la sanzione di nullità per difetto di sottoscrizione o attribuzione del funzionario, riservata dall’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 al solo avviso di accertamento (tassatività delle nullità; presunzione di riferibilità dell’atto all’organo titolare del potere; Cass. n. 27871 del 2018, n. 21767 del 2022, n. 9845 del 2023, n. 32657 del 2024, n. 19193 e n. 25790 del 2025). È irrilevante la fonte, concorsuale o meno, del rapporto di lavoro del personale transitato da Equitalia all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 1, comma 9, d.l. n. 193 del 2016; Cass. n. 5177 del 2020), sicché la questione di legittimità costituzionale sollevata per contrasto con l’art. 97, quarto comma, Cost. è inammissibile per irrilevanza. In parziale accoglimento del primo motivo, inammissibili o rigettati gli altri, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

Chi riceve un’intimazione di pagamento deve impugnarla — o impugnare tempestivamente l’atto prodromico — nei termini decadenziali: la definitività cristallizza la pretesa e preclude poi di eccepire la prescrizione già maturata. Contestare la firma o l’attribuzione del funzionario non giova, salvo che si tratti dell’avviso di accertamento; ed è pienamente rituale la difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con avvocati del libero foro. Sul piano processuale, occorre scegliere con precisione il rimedio: il travisamento del fatto probatorio si fa valere con la revocazione, mentre l’erronea valutazione del documento controverso con il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5.

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