Il “prezzo” della corruzione si sequestra al pubblico ufficiale corrotto, non al corruttore (Cass. pen. 41150/2025)

Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 41150 del 22 dicembre 2025 (R.G.N. 30499/2025) — Presidente Ercole Aprile, Relatore Fabrizio D’Arcangelo.

Il principio di diritto

“Il prezzo del reato di corruzione, quale compenso dato come corrispettivo dell’esecuzione del patto illecito, può — dunque — essere sequestrato solo al pubblico ufficiale corrotto e non già al corruttore”.

Il fatto

Nell’ambito di un’indagine per corruzione di dipendenti dell’ANAS, a carico dell’amministratore di fatto di una s.r.l. (il presunto corruttore), la polizia giudiziaria rinveniva nella sua abitazione 23.110 euro in contanti. Annullato il sequestro probatorio dal Tribunale per difetto di pertinenzialità, il P.M. disponeva d’urgenza il sequestro preventivo impeditivo delle stesse somme (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.), convalidato dal g.i.p. Il Tribunale di Novara rigettava il riesame, qualificando il denaro come “prezzo” del reato di corruzione. L’indagato ricorreva denunciando la motivazione apparente sul nesso di pertinenzialità tra le somme e i reati.

La motivazione

Il ricorso è fondato. Il sequestro preventivo impeditivo colpisce le “cose pertinenti al reato”, nozione ampia ma non estensibile a rapporti meramente occasionali: il nesso con il reato deve essere specifico, stabile e strumentale. Il denaro, bene di norma non destinato a delinquere, è sequestrabile solo se ne è provato il nesso di pertinenzialità (prodotto, profitto o prezzo del reato, ovvero mezzo servito o concretamente destinato a commetterlo). La qualificazione delle somme come “prezzo” della corruzione è errata: per le Sezioni Unite (n. 9149/1996, Chabni) il prezzo è il compenso dato o promesso per indurre a commettere il reato e può essere sequestrato solo al pubblico ufficiale corrotto, non al corruttore; le somme trovate al corruttore lo sono solo se si dimostra che erano promesse al pubblico agente in esecuzione del patto corruttivo. Neppure la tesi delle “cose destinate a commettere il reato” regge, mancando la prova di un collegamento eziologico diretto ed essenziale con ulteriori condotte: il richiamo a generiche “conversazioni telefoniche e comportamenti indicativi” integra una motivazione meramente apparente.

Implicazioni pratiche

Nel sequestro preventivo impeditivo di somme di denaro serve un nesso di pertinenzialità specifico, stabile e non occasionale: non basta la sproporzione del contante o il “modus operandi” per vincolare il denaro dell’indagato. Nella corruzione, il “prezzo” si sequestra al pubblico ufficiale corrotto; per colpire il denaro del corruttore occorre provare che quelle somme fossero destinate al pubblico agente in esecuzione del patto, oppure concretamente predisposte per ulteriori dazioni — con motivazione puntuale, non apodittica. Esito: ordinanza annullata con rinvio al Tribunale di Novara (art. 324, comma 5, cod. proc. pen.), che dovrà motivare nuovamente attenendosi a questi principi.

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