Imputato straniero: nominare un interprete non prova l’ignoranza dell’italiano, e l’accertamento della lingua è di merito (Cass. pen. 41139/2025)
Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 41139 del 22 dicembre 2025 (R.G.N. 19408/2025) — Presidente Angelo Caputo, Relatore Emanuele Cersosimo.
Il principio di diritto
“la pregressa nomina di un interprete o la traduzione di singoli atti in favore di un imputato straniero non costituiscono prova automatica della sua ignoranza della lingua italiana né vincolano il giudice, il quale resta libero di accertarne la conoscenza effettiva in ogni fase del procedimento sulla base di elementi univoci di segno contrario”.
Il fatto
La Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava l’imputato a tre anni di reclusione e 300 euro di multa per ricettazione (art. 648 cod. pen.), dichiarando prescritto il reato di cui all’art. 474 cod. pen. L’imputato ricorreva in Cassazione con due motivi: la nullità per omessa traduzione, in lingua a lui nota, della sentenza di primo grado e del decreto di fissazione dell’appello (contestando l’accertata conoscenza dell’italiano); e l’omessa declaratoria di prescrizione della ricettazione, di cui assumeva incerta la data di consumazione.
La motivazione
Il ricorso è inammissibile. Sul primo motivo: l’accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato alloglotta è valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione logica ed esaustiva. La Corte territoriale aveva desunto la conoscenza dell’italiano da una pluralità di elementi convergenti (radicamento in Italia da lungo tempo, gestione di un’attività commerciale, carta d’identità italiana, nomina del difensore redatta in italiano e sottoscritta senza richiami a un interprete). La scelta della Guardia di Finanza di avvalersi di un interprete risponde a cautela operativa e non equivale ad accertare l’incapacità linguistica; del resto, la pregressa nomina di un interprete o la traduzione di singoli atti non prova automaticamente l’ignoranza della lingua. L’obbligo di traduzione (Sezioni Unite n. 15069/2023, Niecko) presuppone l’accertata mancata conoscenza dell’italiano, qui logicamente esclusa. Sul secondo motivo: in tema di prescrizione, grava sul ricorrente che voglia giovarsi della causa estintiva l’onere di allegare gli elementi da cui desumere una data di decorrenza diversa da quella risultante dagli atti; in cassazione è precluso l’accertamento di fatto sul tempus commissi delicti. La censura, meramente assertiva, è inammissibile (peraltro, computata una sospensione, il termine massimo maturava solo il 27 dicembre 2025).
Implicazioni pratiche
Sulla difesa dell’imputato straniero: contestare l’omessa traduzione degli atti richiede di scardinare l’accertamento di merito sulla conoscenza della lingua, che regge se motivato su indici concreti e convergenti; il solo fatto che in passato sia stato nominato un interprete o tradotto un atto non dimostra l’ignoranza dell’italiano né vincola il giudice. Sulla prescrizione: chi la invoca deve allegare gli elementi concreti sulla data di consumazione del reato — un’eccezione generica sull’incertezza temporale non attiva il dubbio pro reo e non è esaminabile in legittimità. Esito: ricorso inammissibile, con condanna alle spese, al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
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