Disciplinare forense: al ricorso si applica il rito civile, e le espressioni offensive verso il giudice rilevano di per sé (Cass. SU 34561/2025)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 34561 del 29 dicembre 2025 (R.G.N. 17635/2025) — Presidente Antonio Manna, Relatore Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Il principio (sintesi)
« Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, e nel ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, si applica il codice di procedura civile, non quello penale, che opera solo dove la legge professionale vi rinvii espressamente: i vizi denunciabili vanno ancorati all’art. 360 cod. proc. civ. Le espressioni sconvenienti od offensive vietate dal codice deontologico rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti, senza contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.); la ritorsione, la provocazione o la reciprocità delle offese non ne escludono la rilevanza disciplinare. »
Il fatto
Un’avvocata era stata sottoposta a procedimento disciplinare per aver usato, in un reclamo cautelare e nel relativo verbale d’udienza, espressioni offensive e denigratorie verso i magistrati coinvolti nella vicenda, dubitando della loro imparzialità e competenza, in violazione degli artt. 20, 21, 52 e 53 del codice deontologico forense. Il Consiglio distrettuale di disciplina aveva irrogato quattro mesi di sospensione; il Consiglio Nazionale Forense aveva riformato la sanzione nella più lieve censura, confermando la responsabilità. Con un unico motivo — articolato secondo il codice di procedura penale (artt. 606, 468 e 495 cod. proc. pen.) — l’incolpata deduceva la mancata ammissione delle prove testimoniali.
La motivazione
Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. Anzitutto, al procedimento disciplinare degli avvocati e al ricorso per cassazione ex art. 36 della l. n. 247 del 2012 si applica il codice di procedura civile (art. 37 della stessa legge), mentre le norme del codice di procedura penale operano solo dove la legge professionale vi rinvii espressamente (Sez. U, n. 24896 del 2020; n. 412 del 2020; n. 20773 del 2010): i vizi vanno perciò ancorati all’art. 360 cod. proc. civ., non all’art. 606 cod. proc. pen.
La censura, inoltre, non coglie la ratio della decisione impugnata, poiché il Consiglio Nazionale Forense aveva disatteso la richiesta di prova testimoniale per irrilevanza, non per decadenza; è generica, non indicando gli specifici fatti oggetto di prova come impone l’art. 244 cod. proc. civ. (Sez. U, n. 8950 del 2022); ed è priva di decisività, perché le espressioni sconvenienti od offensive vietate dal codice deontologico rilevano di per sé, a prescindere dal contesto e dalla veridicità dei fatti, senza contrasto con l’art. 21 Cost. (Sez. U, n. 13168 del 2021; n. 11370 del 2016), e la ritorsione, la provocazione o la reciprocità delle offese non ne escludono la rilevanza (art. 52, comma 2, del codice deontologico). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con doppio contributo unificato e nulla sulle spese.
Implicazioni pratiche
Due indicazioni operative per chi impugna una decisione del Consiglio Nazionale Forense. La prima è di rito: il ricorso segue il modello civile, e costruire i motivi sulle categorie del codice di procedura penale ne determina l’inammissibilità; i vizi vanno dedotti nelle forme dell’art. 360 cod. proc. civ., con l’onere di indicare in modo specifico i fatti da provare. La seconda è sostanziale: il diritto di critica dell’avvocato verso i provvedimenti del giudice incontra un limite netto nel decoro professionale, e le espressioni offensive rilevano per sé stesse, indipendentemente dal contesto, dalla loro veridicità e da eventuali provocazioni.
Provvedimento integrale: scarica il PDF