Spese del reclamo ex art. 708 c.p.c. autonomamente liquidabili in esito al giudizio (Cass. civ. Sez. 2 n. 13703 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi, la Corte d’Appello investita del reclamo avverso l’ordinanza presidenziale ex art. 708, terzo comma, c.p.c. non deve provvedere alla liquidazione delle spese del procedimento, che costituisce una fase cautelare incidentale del giudizio principale. Le relative spese vanno liquidate dal tribunale con la sentenza che definisce il giudizio di primo grado, includendo anche l’attività svolta nella fase di reclamo. Le spese del procedimento incidentale di reclamo ex art. 708, quarto comma, c.p.c. devono essere liquidate all’esito del giudizio, a parte rispetto a quelle del giudizio di cognizione, attesa l’autonomia e l’eventualità di tale fase. Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è legittimato a proporre opposizione e ricorso per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso, agendo in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale.
Il Fatto
Un avvocato, difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di separazione giudiziale, aveva richiesto la liquidazione dei compensi per l’attività professionale prestata, includendo anche quella relativa alla fase del reclamo ex art. 708, quarto comma, c.p.c., proposta nell’interesse dell’assistita. Il giudice di primo grado aveva liquidato il compenso solo per l’attività svolta nel giudizio di cognizione, senza nulla riconoscere per il reclamo. In sede di opposizione, il tribunale aveva confermato tale impostazione, ritenendo la somma liquidata già comprensiva del compenso per l’attività svolta nel procedimento cautelare.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha innanzitutto respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal Ministero della Giustizia. Con la proposizione dell’opposizione ex art. 84 del d.P.R. n. 115/2002, il professionista agisce in forza di una propria autonoma legittimazione, essendo titolare di un diritto soggettivo patrimoniale al compenso.
Nel merito, la Corte ha dichiarato fondato il motivo di ricorso basato sulla violazione dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014. Ha ricordato come il reclamo avverso l’ordinanza presidenziale sia un procedimento incidentale a natura cautelare, che si inserisce nell’ambito del giudizio di separazione ma mantiene una propria autonomia. Richiamando il principio già affermato da Cass. Sez. 1, n. 8432 del 2020, la Corte ha precisato che la corte d’appello, investita del reclamo, non deve liquidare le spese di tale fase, che vanno invece determinate dal tribunale con la sentenza che definisce il giudizio di primo grado.
Proprio tale natura autonoma ed eventuale della fase di reclamo impone una liquidazione separata delle relative spese rispetto a quelle del giudizio principale di cognizione. Il tribunale, pertanto, avrebbe dovuto valutare anche l’attività svolta per il reclamo nella determinazione del compenso da riconoscere al difensore. L’accoglimento del ricorso ha comportato la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al tribunale, in diversa composizione, per la rivalutazione della controversia secondo il principio indicato e per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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