Pignoramento valido anche se la PEC del mittente non è iscritta nel pubblico registro (Trib. Spoleto 183/2026)
Tribunale di Spoleto, Sezione Unica Civile, sentenza n. 183 del 17 aprile 2026 (R.G. 1824/2022) — Giudice dott.ssa Eleonora Liberali
Il principio
La notifica telematica di un atto esecutivo proveniente da un indirizzo PEC non iscritto in un pubblico registro resta valida quando il mittente è identificabile e il destinatario non indica alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa.
Il fatto
Il creditore contestava l’ordinanza che aveva ritenuto invalida la notifica PEC di un pignoramento presso terzi perché trasmessa da un indirizzo diverso da quello risultante dai pubblici registri.
La motivazione
Richiamando Cass. nn. 18684/2023, 982/2023, 15710/2025 e 14407/2025, il Tribunale ha rilevato che la provenienza era riconoscibile e la destinataria si era difesa senza indicare pregiudizi. Le questioni sulla liquidazione giudiziale e sulla rottamazione erano estranee al tema della regolarità della notifica.
Implicazioni pratiche
La difformità dell’indirizzo PEC non determina invalidità automatica: rilevano identificabilità del mittente e concreta lesione difensiva.
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