Notifica per posta a società e consegna a familiare convivente (Cass. civ. Sez. II n. 31857/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l’art. 7 della legge n. 890 del 1982, in combinato disposto con l’art. 145 cod. proc. civ., impone che, per le persone giuridiche, la consegna del plico sia effettuata al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, non essendo la consegna a un familiare convivente del legale rappresentante idonea a perfezionare la notifica, poiché tale soggetto non rientra tra quelli legittimati a ricevere l’atto. L’avviso di ricevimento costituisce il solo documento idoneo a provare l’eseguita notificazione, e la dichiarazione del consegnatario di essere “persona all’uopo addetta” può essere contestata solo con prova contraria.
Il Fatto
Il titolare di una ditta conveniva in giudizio una s.r.l. per ottenere il pagamento di compensi per attività di mediazione. L’atto di citazione veniva notificato alla società a mezzo del servizio postale presso la sua sede legale e consegnato a una persona che risultava essere sorella e familiare convivente del legale rappresentante della società. La società rimaneva contumace in primo grado, e il Tribunale accoglieva la domanda. La società proponeva appello, eccependo la nullità della notifica dell’atto introduttivo. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2012/2022, accoglieva l’appello, dichiarando la nullità della notifica e disponendo la rimessione della causa al primo giudice, ritenendo che la consegna a un familiare convivente non fosse valida per le persone giuridiche. Avverso tale sentenza, il creditore proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, confermando la pronuncia della Corte d’appello. Il Collegio richiama la disciplina della notificazione a mezzo postale, di cui alla legge n. 890 del 1982, e il suo coordinamento con le norme del codice di procedura civile in tema di notificazione alle persone giuridiche. L’art. 145 cod. proc. civ. stabilisce che la notificazione alle persone giuridiche deve essere eseguita nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. Tali destinatari costituiscono un elenco tassativo, tra i quali non è compreso il “familiare convivente”, neppure se convivente con il legale rappresentante.
La Corte precisa che la disciplina dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, che per le persone fisiche consente la consegna del plico a persona di famiglia che conviva con il destinatario, non si applica alle persone giuridiche, in quanto la notificazione a queste ultime è regolata, in via prioritaria, dall’art. 145 c.p.c., che costituisce norma speciale. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 20473/2005) hanno già chiarito che, per la notifica a mezzo posta presso la sede di un ente, l’art. 7, secondo comma, della legge n. 890 del 1982 consente la consegna del plico, oltre che al legale rappresentante, a “persona all’uopo addetta”, ma tale qualifica deve risultare dalla dichiarazione del consegnatario all’atto della ricezione, che crea una presunzione, fino a prova contraria, dell’esistenza dell’incarico. Nel caso di specie, l’avviso di ricevimento indicava la consegna a un familiare convivente, senza alcuna specificazione della qualità di “persona addetta” alla ricezione, sicché la notifica era nulla.
La Corte ribadisce che, per la prova della regolarità della notifica a mezzo posta, occorre fare esclusivo riferimento ai dati emergenti dall’avviso di ricevimento, che è il solo documento idoneo a provare l’eseguita notificazione e la qualità del consegnatario. La dichiarazione resa dal consegnatario nell’avviso di ricevimento, se falsa, può essere contestata, ma l’onere della prova contraria incombe sulla parte che sostiene la validità della notifica. La Corte d’appello ha correttamente ritenuto nulla la notifica, atteso che la consegna a un familiare convivente non integra i presupposti di cui all’art. 145 c.p.c., né la dichiarazione resa nell’avviso di ricevimento era idonea a far ritenere la ricevente come “persona addetta” alla sede.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione della notifica: l’avvocato del convenuto che riceva una notifica a mezzo posta presso la sede della società, consegnata a un familiare del legale rappresentante, deve eccepire la nullità della notifica ai sensi degli artt. 145 c.p.c. e 7, legge n. 890/1982, allegando che il consegnatario non rientra tra i soggetti legittimati a ricevere l’atto e che l’avviso di ricevimento non attesta la qualità di “persona addetta”.
- Onere probatorio: l’avvocato dell’attore che sostenga la regolarità della notifica deve produrre l’avviso di ricevimento e, se la consegna è stata effettuata a persona diversa dal rappresentante, deve provare che il consegnatario era effettivamente “addetto” alla sede o incaricato di ricevere le notificazioni, mediante dichiarazione del consegnatario o altri elementi; in mancanza, la notifica è nulla e la contumacia è invalida.
- Sanzioni per lite temeraria: in caso di ricorso per cassazione manifestamente infondato su una questione già chiara (come nel caso della notifica alle società), l’avvocato deve avvertire il cliente del rischio di essere condannato, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento di una somma in favore della controparte e della cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie, ove la Corte ha applicato tali sanzioni.
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